Sentenza 63/1966 (ECLI:IT:COST:1966:63)
Massima numero 2622
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del  01/06/1966;  Decisione del  01/06/1966
Deposito del 10/06/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2623  2624


Titolo
SENT. 63/66 A. DIRITTI SOGGETTIVI - GARANZIA COSTITUZIONALE - NON NE ESCLUDE L'ESTINZIONE PER PRESCRIZIONE.

Testo
La prescrizione e' modo generale d'estinzione dei diritti: percio' la garanzia costituzionale d'un diritto non vieta, di per se', che esso si estingua per il decorso del tempo. La tutela costituzionale da' al diritto soggettivo una forza maggiore di quella che gli deriverebbe dalla legge ordinaria, ma non lo rende necessariamente perpetuo poiche', se alla base della prescrizione sta un'esigenza di certezza dei rapporti giuridici, questa tocca di regola qualunque diritto, compresi quelli costituzionalmente garantiti.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte