Sentenza 63/1966 (ECLI:IT:COST:1966:63)
Massima numero 2623
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del
01/06/1966; Decisione del
01/06/1966
Deposito del 10/06/1966; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 63/66 B. DIRITTI SOGGETTIVI - DIRITTO DELLA PERSONALITA' - IMPRESCRITTIBILITA' DELLE PRETESE IN ESSO COMPRESE - PRETESE PATRIMONIALI DERIVANTI DALLA LESIONE DEL DIRITTO - PRESCRITTIBILITA' - FATTISPECIE - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE "SUFFICIENTE" E DIRITTO AGLI ALIMENTI. LAVORO - DIRITTO ALLE PRESTAZIONI SALARIALI - COSTITUZIONE, ARTICOLO 36, ULTIMO COMMA, - NON IMPLICA L'INDISPONIBILITA' E L'IMPRESCRITTIBILITA' DEL DIRITTO - ASSERITO FONDAMENTO DI QUESTA NEGLI ARTT. 2, 3 E 4 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE - LIMITE AL REGIME DELLA PRESCRIZIONE DESUMIBILE DALL'ART. 36 - FATTISPECIE - CODICE CIVILE, ART. 2948, N. 5 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 63/66 B. DIRITTI SOGGETTIVI - DIRITTO DELLA PERSONALITA' - IMPRESCRITTIBILITA' DELLE PRETESE IN ESSO COMPRESE - PRETESE PATRIMONIALI DERIVANTI DALLA LESIONE DEL DIRITTO - PRESCRITTIBILITA' - FATTISPECIE - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE "SUFFICIENTE" E DIRITTO AGLI ALIMENTI. LAVORO - DIRITTO ALLE PRESTAZIONI SALARIALI - COSTITUZIONE, ARTICOLO 36, ULTIMO COMMA, - NON IMPLICA L'INDISPONIBILITA' E L'IMPRESCRITTIBILITA' DEL DIRITTO - ASSERITO FONDAMENTO DI QUESTA NEGLI ARTT. 2, 3 E 4 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE - LIMITE AL REGIME DELLA PRESCRIZIONE DESUMIBILE DALL'ART. 36 - FATTISPECIE - CODICE CIVILE, ART. 2948, N. 5 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il diritto della personalita' e' imprescrittibile solo nel senso che le facolta' di cui si compone, potranno sempre esercitarsi per un lunghissimo periodo di tempo, non nel senso che anche le pretese patrimoniali, derivanti di volta, in volta, dalla lesione di quel diritto, possano farsi valere in perpetuo. Dissociazione, questa, che si produce anche in altri rapporti, come accade per il diritto agli alimenti, che e' imprescrittibile, mentre si prescrivono in un quinquennio le singole annualita' delle prestazioni alimentari. Di conseguenza, anche quando si qualifichi il diritto alla retribuzione sufficiente come diritto della personalita', la imprescrittibilita' concernerebbe il diritto al salario, ma non le prestazioni salariali dovute periodicamente dal datore di lavoro. L'indisponibilita' del diritto alle prestazioni salariali - che ne comporterebbe la imprescrittibilita' (art. 2934 Codice civile) - non e' sancita nell'art. 36 ne' si ricava da altre norme della Costituzione, mentre l'irrinunciabilita' al diritto da parte del lavoratore, come si desume a fortiori dall'ultimo comma dello stesso art. 36, che stabilisce l'irrinunciabilita' del diritto alle ferie e al riposo settimanale, essendo concetto meno ampio dell'indisponibilita' richiamata dal Codice civile, non basta a rendere perpetuo un diritto soggettivo. L'art. 4 che garantisce il diritto al lavoro - al pari dell'art. 3 - non contiene precetti od insegnamenti sulla sorte delle singole prestazioni salariali, ne' l'inviolabilita' dei diritti dell'uomo ex art. 2 della Costituzione esclude che il tempo consumi le pretese di carattere patrimoniali ad esse collegate. Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2948, n. 5 del Codice civile, secondo cui si prescrivono in cinque anni le indennita' spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro, in riferimento agli artt. 3, 4 e 36 della Costituzione.
Il diritto della personalita' e' imprescrittibile solo nel senso che le facolta' di cui si compone, potranno sempre esercitarsi per un lunghissimo periodo di tempo, non nel senso che anche le pretese patrimoniali, derivanti di volta, in volta, dalla lesione di quel diritto, possano farsi valere in perpetuo. Dissociazione, questa, che si produce anche in altri rapporti, come accade per il diritto agli alimenti, che e' imprescrittibile, mentre si prescrivono in un quinquennio le singole annualita' delle prestazioni alimentari. Di conseguenza, anche quando si qualifichi il diritto alla retribuzione sufficiente come diritto della personalita', la imprescrittibilita' concernerebbe il diritto al salario, ma non le prestazioni salariali dovute periodicamente dal datore di lavoro. L'indisponibilita' del diritto alle prestazioni salariali - che ne comporterebbe la imprescrittibilita' (art. 2934 Codice civile) - non e' sancita nell'art. 36 ne' si ricava da altre norme della Costituzione, mentre l'irrinunciabilita' al diritto da parte del lavoratore, come si desume a fortiori dall'ultimo comma dello stesso art. 36, che stabilisce l'irrinunciabilita' del diritto alle ferie e al riposo settimanale, essendo concetto meno ampio dell'indisponibilita' richiamata dal Codice civile, non basta a rendere perpetuo un diritto soggettivo. L'art. 4 che garantisce il diritto al lavoro - al pari dell'art. 3 - non contiene precetti od insegnamenti sulla sorte delle singole prestazioni salariali, ne' l'inviolabilita' dei diritti dell'uomo ex art. 2 della Costituzione esclude che il tempo consumi le pretese di carattere patrimoniali ad esse collegate. Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2948, n. 5 del Codice civile, secondo cui si prescrivono in cinque anni le indennita' spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro, in riferimento agli artt. 3, 4 e 36 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte