Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Modifiche all'art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975 introdotte dalla legge c.d. "spazzacorrotti" - Inserimento dei delitti di peculato e di induzione indebita a dare o promettere utilità tra i reati ostativi alla concessione della sospensione dell'ordine di esecuzione - Disciplina transitoria che limiti l'applicabilità della novella ai soli fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza, violazione della finalità rieducativa della pena e del divieto di retroattività della legge penale sfavorevole - Ius superveniens - Necessità di un nuovo esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
È ordinata la restituzione degli atti alla Corte di cassazione e alle Corti d'appello di Palermo e di Caltanissetta per un nuovo esame, alla luce dello ius superveniens, della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma Cost., dell'art. 1, comma 6, lett. b), della legge n. 3 del 2019, nella parte in cui inserisce all'art. 4-bis, comma l, della legge n. 354 del 1975 il riferimento ai delitti di peculato di cui all'art. 314, primo comma, cod. pen. e di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319-quater, primo comma, cod. pen., da cui deriva il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione della pena successivo al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 656, comma 9, cod. proc. pen.; nonché, in via subordinata, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 CEDU, del combinato disposto dell'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., come integrato dall'art. 4-bis ordin. penit., a sua volta modificato dall'art. l, comma 6, lett. b), della legge n. 3 del 2019, nella parte in cui non prevede un regime transitorio che dichiari applicabile la modifica normativa ai soli fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore. La sopraggiunta sentenza n. 32 del 2020 ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale del censurato art. 1, comma 6, lett. b), della legge n. 3 del 2019, in quanto interpretato nel senso che le modificazioni introdotte all'art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975 si applichino anche ai condannati che, come nei giudizi a quibus, abbiano commesso il fatto anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, in riferimento, tra l'altro, alla disciplina dell'ordine di esecuzione previsto dall'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. (Precedente citato: sentenza n. 32 del 2020).
Secondo costante giurisprudenza costituzionale, a fronte del sopraggiungere di pronunce di illegittimità costituzionale spetta al giudice rimettente valutare in concreto l'incidenza delle sopravvenute modifiche sia in ordine alla rilevanza, sia in riferimento alla non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate. (Precedenti citati: ordinanze n. 182 del 2019, n. 154 del 2018 e n. 26 del 2009).