Sentenza 64/1966 (ECLI:IT:COST:1966:64)
Massima numero 2625
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del  01/06/1966;  Decisione del  01/06/1966
Deposito del 10/06/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 64/66. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE DIRETTE - T.U. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 211 - DETERMINAZIONE DEL LIMITE TEMPORALE DEL PRIVILEGIO FISCALE - ASSERITO ECCESSO DAI LIMITI FISSATI DALLA LEGGE DI DELEGAZIONE 5 GENNAIO 1956, N. 1, ART. 63 - INSUSSISTENZA - SISTEMA CORRISPONDENTE A QUELLO DI CUI AGLI ARTT. 2572 E 2771 DEL CODICE CIVILE - AMPIO POTERE DI COORDINAMENTO CONFERITO AL GOVERNO NELL'INTRODURRE UN NUOVO SISTEMA DI ISCRIZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 211 T.U. delle leggi sulle imposte dirette (D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645), proposta in relazione all'art. 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, in riferimento all'art. 76 della Costituzione. Secondo la giurisprudenza dominante, prima che entrasse in vigore il T.U. del 1958, il privilegio generale sui mobili del debitore e quello sugli immobili per crediti per tributi diretti dello Stato (art. 2752 e 2771 Codice civile), assisteva le due annualita' iscritte nei ruoli principali negli ultimi due anni e le ultime due annualita' iscritte nel complesso dei ruoli supplettivi degli stessi anni. L'art. 211 del T.U. assicura il privilegio alle imposte degli ultimi quattro anni, riaffermando il limite massimo dei due bienni, non discostandosi in cio' dalla legislazione previgente. Ma se anche l'art. 211 dovesse interpretarsi nel senso che e' sempre assicurato il privilegio delle ultime quattro annualita' iscritte nei ruoli ordinari, speciali o straordinari (anche quando i ruoli supplettivi degli ultimi due anni si riferiscono alle imposte degli anni o di uno degli anni in corso, con coincidenza totale o parziale con l'ultimo biennio dei ruoli principali) non sussisterebbe il denunciato eccesso di delega, verificandosi il legittimo esercizio degli ampi poteri di coordinamento attribuiti al Governo dalla legge delega, dato che, essendosi introdotto un nuovo sistema di iscrizione, si trattava di coordinarlo con la vecchia disciplina delle iscrizioni nel rispetto del limite del doppio biennio, configurandosi l'eventualita' prospettata, nell'ordinanza di rinvio di non corrispondenza delle annualita' coperte dal privilegio con quelle coperte sugli stessi casi in passato, come conseguenza puramente eventuale del mutamento del tipo e del contenuto dei ruoli che costituiscono i c.d. ruoli principali e supplettivi e del loro meccanismo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  05/01/1956  n. 1  art. 63