Sentenza 65/1966 (ECLI:IT:COST:1966:65)
Massima numero 2629
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  01/06/1966;  Decisione del  01/06/1966
Deposito del 10/06/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2626  2627  2628


Titolo
SENT. 65/66 D. CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - LIMITAZIONI ALL'AUTONOMIA PRIVATA ARRECATE DALLA LEGGE 12 GIUGNO 1962 N. 567 - FINI DI UTILITA' SOCIALE - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Le limitazioni imposte dalla legge 12 giugno 1962 n. 567 all'autonomia privata nella stipulazione e nell'applicazione dei contratti di affitto di fondi rustici sono dirette ad assicurare, da un canto, un'equa remunerazione per il lavoro dell'affittuario e della sua famiglia e, dall'altro, la buona conduzione dei fondi: trattasi di finalita' interdipendenti ed entrambe corrispondenti a quelle considerate di utilita' sociale dalla giurisprudenza della Corte, onde non puo' ritenersi che l'intera legge sopra indicata sia viziata da illegittimita' costituzionale per difetto dell'obiettivo di utilita' sociale cui gli artt. 41 e 42 Cost., condizionando la possibilita' di incidere sui diritti garantiti in materia economica.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte