Sentenza 67/1966 (ECLI:IT:COST:1966:67)
Massima numero 2631
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
01/06/1966; Decisione del
01/06/1966
Deposito del 10/06/1966; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 67/66. LAVORO - MINIMI DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO AI LAVORATORI APPARTENENTI AD UNA MEDESIMA CATEGORIA - LEGGE 14 LUGLIO 1959, N. 741 - TERMINE PER L'ESERCIZIO DELLA DELEGA PROROGATO CON LEGGE 1 OTTOBRE 1960, N. 1027 - DD.PP.RR. 9 MAGGIO 1961, N. 803, E 2 GENNAIO 1962, N. 346 - EMANAZIONE ENTRO I LIMITI DEL TERMINE PROROGATO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 67/66. LAVORO - MINIMI DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO AI LAVORATORI APPARTENENTI AD UNA MEDESIMA CATEGORIA - LEGGE 14 LUGLIO 1959, N. 741 - TERMINE PER L'ESERCIZIO DELLA DELEGA PROROGATO CON LEGGE 1 OTTOBRE 1960, N. 1027 - DD.PP.RR. 9 MAGGIO 1961, N. 803, E 2 GENNAIO 1962, N. 346 - EMANAZIONE ENTRO I LIMITI DEL TERMINE PROROGATO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La legge 14 luglio 1959 n. 741, contenente norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori, stabiliva all'art. 6 che i decreti legislativi previsti dall'art. 1 dovevano essere emanati entro "un anno" dalla entrata in vigore della legge. La legge 1 ottobre 1960 n. 1027, all'art. 2 ha prorogato tale termine di quindici mesi. Che si tratti di proroga di quindici mesi oltre l'anno previsto dalla legge n. 741 emerge con certezza dalla terminologia normativa, dalla ratio legis e dai lavori preparatori, che confermano la interpretazione letterale, cosicche' il termine complessivo e' di un anno piu' 15 mesi, cioe' due anni e tre mesi, e non soltanto quindici mesi. Non e' pertanto fondata la questione di legittimita' costituzionale degli articoli unici del D.P.R. 9 maggio 1961 n. 803 e del D.P.R. 2 gennaio 1962 n. 346, contenenti norme sul trattamento dei lavoratori dipendenti rispettivamente da imprese della macinazione e pastificazione e da ristoranti e imprese similari, perche' entrambi i decreti sono stati emanati nel termine di due anni e tre mesi, come prorogato dall'art. 2 della legge 1 ottobre 1960 n. 1027.
La legge 14 luglio 1959 n. 741, contenente norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori, stabiliva all'art. 6 che i decreti legislativi previsti dall'art. 1 dovevano essere emanati entro "un anno" dalla entrata in vigore della legge. La legge 1 ottobre 1960 n. 1027, all'art. 2 ha prorogato tale termine di quindici mesi. Che si tratti di proroga di quindici mesi oltre l'anno previsto dalla legge n. 741 emerge con certezza dalla terminologia normativa, dalla ratio legis e dai lavori preparatori, che confermano la interpretazione letterale, cosicche' il termine complessivo e' di un anno piu' 15 mesi, cioe' due anni e tre mesi, e non soltanto quindici mesi. Non e' pertanto fondata la questione di legittimita' costituzionale degli articoli unici del D.P.R. 9 maggio 1961 n. 803 e del D.P.R. 2 gennaio 1962 n. 346, contenenti norme sul trattamento dei lavoratori dipendenti rispettivamente da imprese della macinazione e pastificazione e da ristoranti e imprese similari, perche' entrambi i decreti sono stati emanati nel termine di due anni e tre mesi, come prorogato dall'art. 2 della legge 1 ottobre 1960 n. 1027.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 14/07/1959
n. 741
art. 0