Ordinanza 69/1966 (ECLI:IT:COST:1966:69)
Massima numero 2633
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
01/06/1966; Decisione del
01/06/1966
Deposito del 10/06/1966; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 69/66. IMPOSTE E TASSE - CAMBI E VALUTE - R.D.L. 29 SETTEMBRE 1931, N. 1207, ART. 1 (CONVERTITO NELLA LEGGE 11 GENNAIO 1932, N. 18) - FACOLTA' DEL MINISTRO PER LE FINANZE DI EMANARE CON PROPRI DECRETI PROVVEDIMENTI DIRETTI A DISCIPLINARE IL COMMERCIO DEI CAMBI - ASSERITA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 41, 43, 76 E 77 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 69/66. IMPOSTE E TASSE - CAMBI E VALUTE - R.D.L. 29 SETTEMBRE 1931, N. 1207, ART. 1 (CONVERTITO NELLA LEGGE 11 GENNAIO 1932, N. 18) - FACOLTA' DEL MINISTRO PER LE FINANZE DI EMANARE CON PROPRI DECRETI PROVVEDIMENTI DIRETTI A DISCIPLINARE IL COMMERCIO DEI CAMBI - ASSERITA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 41, 43, 76 E 77 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del r.d.l. 29 settembre 1931, n. 1207, convertito in legge 11 gennaio 1932, n. 18, in riferimento agli artt. 76, 77, 41 e 43 della Costituzione. La Corte, invero, con sentenza n. 86 del 1965 ha gia' dichiarato non fondate tali questioni in riferimento agli artt. 76, 77 e 41 della Costituzione e non trova motivi ne' nella prospettazione delle questioni fatte dal giudice a quo, ne' nelle difese delle parti per cambiare il suo convincimento; quanto alla questione di legittimita' costituzionale, sollevata ora in relazione all'art. 43 della Costituzione, e fondata sulla circostanza che la norma impugnata avrebbe consentito di riservare allo Stato, con atti non aventi forza di legge, il commercio delle valute e dei mezzi di pagamento all'estero, si tratta in realta' delle norme dei decreti ministeriali emanate in base alla norma impugnata, che sono state recepite nella legislazione contemporanea o successiva in materia valutaria, conseguendo valore di legge, sicche' risulta rispettata anche la riserva di legge invocata nella specie.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del r.d.l. 29 settembre 1931, n. 1207, convertito in legge 11 gennaio 1932, n. 18, in riferimento agli artt. 76, 77, 41 e 43 della Costituzione. La Corte, invero, con sentenza n. 86 del 1965 ha gia' dichiarato non fondate tali questioni in riferimento agli artt. 76, 77 e 41 della Costituzione e non trova motivi ne' nella prospettazione delle questioni fatte dal giudice a quo, ne' nelle difese delle parti per cambiare il suo convincimento; quanto alla questione di legittimita' costituzionale, sollevata ora in relazione all'art. 43 della Costituzione, e fondata sulla circostanza che la norma impugnata avrebbe consentito di riservare allo Stato, con atti non aventi forza di legge, il commercio delle valute e dei mezzi di pagamento all'estero, si tratta in realta' delle norme dei decreti ministeriali emanate in base alla norma impugnata, che sono state recepite nella legislazione contemporanea o successiva in materia valutaria, conseguendo valore di legge, sicche' risulta rispettata anche la riserva di legge invocata nella specie.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 43
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 26
co. 2
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 9
co. 2