Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Motivata esclusione del rimettente, in base al diritto vivente - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47-ter, comma 1-bis, ordin. penit., non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per non avere il rimettente sperimentato una soluzione interpretativa conforme a Costituzione. Il rimettente si è fatto carico della verifica circa la possibilità di fornire un'interpretazione conforme, dando conto delle ragioni per cui tale verifica si è conclusa con esito negativo. (Nel caso di specie il giudice a quo ha escluso che la norma censurata consenta, per i reati di cui all'art. 4-bis ordin. penit., che la detenzione domiciliare venga applicata alle stesse condizioni che legittimano, per le varie fasce di reati, la concessione di altri benefici penitenziari, in applicazione dello stesso art. 4-bis, perché ha condiviso l'orientamento dominante, secondo cui la disposizione censurata non recepisce la disciplina derogatoria contenuta dell'art. 4-bis citato, quanto al divieto di accesso ai cosiddetti benefici penitenziari, ma solo il suo elenco di reati, per i quali introduce un trattamento differenziale).
Laddove il rimettente abbia considerato la possibilità di una interpretazione idonea a eliminare il dubbio di legittimità costituzionale, e l'abbia motivatamente scartata, la valutazione sulla correttezza o meno dell'opzione ermeneutica prescelta riguarda non già l'ammissibilità della questione sollevata, bensì il merito di essa. (Precedenti citati: sentenze n. 241 del 2019, n.189 del 2019 e n. 135 del 2018).