Sentenza 71/1966 (ECLI:IT:COST:1966:71)
Massima numero 2635
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
14/06/1966; Decisione del
14/06/1966
Deposito del 21/06/1966; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 71/66 A. MATRIMONIO - PRINCIPIO DELL'EGUAGLIANZA GIURIDICA E MORALE DEI CONIUGI - ESERCIZIO DELLA PATRIA POTESTA' SUI FIGLI NATURALI - INAPPLICABILITA' DEL SUDDETTO PRINCIPIO COSTITUZIONALE.
SENT. 71/66 A. MATRIMONIO - PRINCIPIO DELL'EGUAGLIANZA GIURIDICA E MORALE DEI CONIUGI - ESERCIZIO DELLA PATRIA POTESTA' SUI FIGLI NATURALI - INAPPLICABILITA' DEL SUDDETTO PRINCIPIO COSTITUZIONALE.
Testo
La norma dell'art. 260, comma secondo, del Codice civile, la quale stabilisce che, se un figlio naturale e' riconosciuto da entrambi i genitori, i diritti derivanti dalla patria potesta' sono esercitati di regola dal padre non contrasta con il principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, stabilito dall'art. 29 della Costituzione: dal momento, infatti, che i genitori naturali non costituiscono una famiglia e tanto meno una famiglia legittima, tale norma costituzionale non e' applicabile in siffatta ipotesi.
La norma dell'art. 260, comma secondo, del Codice civile, la quale stabilisce che, se un figlio naturale e' riconosciuto da entrambi i genitori, i diritti derivanti dalla patria potesta' sono esercitati di regola dal padre non contrasta con il principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, stabilito dall'art. 29 della Costituzione: dal momento, infatti, che i genitori naturali non costituiscono una famiglia e tanto meno una famiglia legittima, tale norma costituzionale non e' applicabile in siffatta ipotesi.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 29
co. 2
Altri parametri e norme interposte