Sentenza 71/1966 (ECLI:IT:COST:1966:71)
Massima numero 2635
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  14/06/1966;  Decisione del  14/06/1966
Deposito del 21/06/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2636  2637


Titolo
SENT. 71/66 A. MATRIMONIO - PRINCIPIO DELL'EGUAGLIANZA GIURIDICA E MORALE DEI CONIUGI - ESERCIZIO DELLA PATRIA POTESTA' SUI FIGLI NATURALI - INAPPLICABILITA' DEL SUDDETTO PRINCIPIO COSTITUZIONALE.

Testo
La norma dell'art. 260, comma secondo, del Codice civile, la quale stabilisce che, se un figlio naturale e' riconosciuto da entrambi i genitori, i diritti derivanti dalla patria potesta' sono esercitati di regola dal padre non contrasta con il principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, stabilito dall'art. 29 della Costituzione: dal momento, infatti, che i genitori naturali non costituiscono una famiglia e tanto meno una famiglia legittima, tale norma costituzionale non e' applicabile in siffatta ipotesi.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 29  co. 2

Altri parametri e norme interposte