Sentenza 71/1966 (ECLI:IT:COST:1966:71)
Massima numero 2636
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  14/06/1966;  Decisione del  14/06/1966
Deposito del 21/06/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2635  2637


Titolo
SENT. 71/66 B. EGUAGLIANZA - EGUAGLIANZA TRA GENITORI NATURALI - ATTRIBUZIONE DELLA PATRIA POTESTA' AL PADRE - NON ARBITRARIETA'.

Testo
La norma dell'art. 260, secondo comma, del Cod. civile, la quale stabilisce che, se un figlio naturale e' riconosciuto da entrambi i genitori, i diritti derivanti dalla patria potesta' sono esercitati di regola dal padre non viola l'art. 3 della Costituzione poiche' la statuizione adottata dal legislatore non appare arbitraria. Infatti, considerato pericoloso per i figli l'esercizio collegiale della patria potesta' laddove non esiste neanche l'unita' familiare, non si poteva che attribuirlo ad uno dei genitori, salvo a sostituirlo con l'altro o comunque a prevedere l'intervento del giudice "se l'interesse del figlio lo esige" (art. 260, comma terzo).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte