Sentenza 71/1966 (ECLI:IT:COST:1966:71)
Massima numero 2637
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  14/06/1966;  Decisione del  14/06/1966
Deposito del 21/06/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2635  2636


Titolo
SENT. 71/66 C. FIGLI NATURALI - ATTRIBUZIONE DELLA PATRIA POTESTA' AL PADRE - OBBLIGO DI ENTRAMBI I GENITORI DI MANTENERE, EDUCARE E ISTRUIRE I FIGLI - COMPATIBILITA'.

Testo
Le norme dell'art. 260, secondo comma, del codice civile, la quale stabilisce che, se un figlio naturale e' riconosciuto da entrambi i genitori, i diritti derivanti dalla patria potesta' sono esercitati di regola dal padre non viola l'art. 30 della Costituzione (peraltro non richiamato nell'ordinanza di rinvio): il diritto-dovere dei genitori naturali di mantenere, educare e istruire i figli non significa che, sempre, esso debba esercitarsi da entrambi e che, in caso di dissenso, debba intervenire il giudice.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 30

Altri parametri e norme interposte