Sentenza 72/1966 (ECLI:IT:COST:1966:72)
Massima numero 2638
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del
14/06/1966; Decisione del
14/06/1966
Deposito del 21/06/1966; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 72/66. IMPIEGO PUBBLICO - REGIONE SICILIANA - DIFFERENZA DI TRATTAMENTO TRA PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. - FATTISPECIE.
SENT. 72/66. IMPIEGO PUBBLICO - REGIONE SICILIANA - DIFFERENZA DI TRATTAMENTO TRA PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. - FATTISPECIE.
Testo
Il principio di uguaglianza non consente di ritenere legittima la differenza di trattamento introdotta da un provvedimento legislativo tra il personale di ruolo e quello fuori ruolo a favore dei componenti di questo. Le condizioni prefenziali a favore del personale fuori ruolo violano anche l'art. 97 della Costituzione in quanto, anziche' assicurare il buon andamento dell'amministrazione, opererebbero in senso del tutto opposto, provocando notevole malcontento nel personale del ruolo ordinario e rendendo piu' difficile la collaborazione necessaria. (Nella specie la legge regionale siciliana approvata nell'Assemblea nella seduta del 26 ottobre 1965, recante "Modifiche alla legge regionale 13 aprile 1959, n. 15, concernente il personale optante inquadrato in soprannumero nei ruoli dell'Amministrazione regionale", attribuiva ai soprannumeri la possibilita' di conseguire promozioni senza limiti, a differenza del personale inquadrato nei ruoli organici, la cui promovibilita' e' condizionata dalla disponibilita' dei posti).
Il principio di uguaglianza non consente di ritenere legittima la differenza di trattamento introdotta da un provvedimento legislativo tra il personale di ruolo e quello fuori ruolo a favore dei componenti di questo. Le condizioni prefenziali a favore del personale fuori ruolo violano anche l'art. 97 della Costituzione in quanto, anziche' assicurare il buon andamento dell'amministrazione, opererebbero in senso del tutto opposto, provocando notevole malcontento nel personale del ruolo ordinario e rendendo piu' difficile la collaborazione necessaria. (Nella specie la legge regionale siciliana approvata nell'Assemblea nella seduta del 26 ottobre 1965, recante "Modifiche alla legge regionale 13 aprile 1959, n. 15, concernente il personale optante inquadrato in soprannumero nei ruoli dell'Amministrazione regionale", attribuiva ai soprannumeri la possibilita' di conseguire promozioni senza limiti, a differenza del personale inquadrato nei ruoli organici, la cui promovibilita' e' condizionata dalla disponibilita' dei posti).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte