Sentenza 73/1966 (ECLI:IT:COST:1966:73)
Massima numero 2639
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del  14/06/1966;  Decisione del  14/06/1966
Deposito del 21/06/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 73/66. LOCAZIONE - TUTELA DELL'AVVIAMENTO COMMERCIALE - LIMITAZIONI AL DIRITTO DI PROPRIETA' - VIOLAZIONE DELL'ART. 42 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.

Testo
La legge sulla tutela dell'avviamento commerciale, nel porre la regola secondo la quale il conduttore ha diritto di essere compensato per la perdita dell'avviamento subita dalla propria azienda ovvero, rinunciando al compenso, puo' optare per la proroga biennale del contratto ad un canone da concordarsi fra le parti, ha inteso evitare che il locatore possa trarre profitto senza alcun contributo personale dall'attivita' commerciale o artigiana esercitata dal conduttore ed ha introdotto alcune limitazioni al diritto di proprieta' che, essendo disposte con la legge ed al fine di assicurarne la funzione speciale, sono da ritenere conformi al precetto dell'art. 42 della Costituzione. E' peraltro da escludere che il conduttore possa rimanere nell'immobile dopo la scadenza del contratto e fino al termine di un giudizio di merito, in quanto la proroga biennale e' subordinata all'accordo delle parti e, in difetto di esso, il contratto e' risolto alla scadenza stabilita.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte