Sentenza 74/1966 (ECLI:IT:COST:1966:74)
Massima numero 2640
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del
14/06/1966; Decisione del
14/06/1966
Deposito del 21/06/1966; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 74/66. LAVORO - RETRIBUZIONE DEL LAVORATORE INFORTUNATO PER IL PERIODO DI CARENZA DELL'ASSICURAZIONE - LEGGE 19 GENNAIO 1963, N. 15, ART. 4 - VIOLAZIONE DELL'ART. 35 COST. - ESCLUSIONE.
SENT. 74/66. LAVORO - RETRIBUZIONE DEL LAVORATORE INFORTUNATO PER IL PERIODO DI CARENZA DELL'ASSICURAZIONE - LEGGE 19 GENNAIO 1963, N. 15, ART. 4 - VIOLAZIONE DELL'ART. 35 COST. - ESCLUSIONE.
Testo
Il precetto contenuto nell'art. 36 della Costituzione, secondo il quale il lavoratore ha diritto ad una retribuzione sufficiente proporzionata alla quantita' e qualita' del suo lavoro, deve essere inteso tenendo conto della sufficienza della retribuzione stessa ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa, e non puo' pertanto essere accertato con riferimento alla prestazione avvenuta in ogni singola giornata del rapporto di lavoro. Quando tale rapporto non venga risolto e le leggi speciali non prevedano la immediata corresponsione delle prestazioni assicurative al lavoratore infortunato, si deve ritenere conforme ai principi costituzionali ed all'ordinamento generale della legislazione l'imposizione dell'obbligo di corrispondere al primo una retribuzione per il breve periodo di carenza di tali prestazioni.
Il precetto contenuto nell'art. 36 della Costituzione, secondo il quale il lavoratore ha diritto ad una retribuzione sufficiente proporzionata alla quantita' e qualita' del suo lavoro, deve essere inteso tenendo conto della sufficienza della retribuzione stessa ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa, e non puo' pertanto essere accertato con riferimento alla prestazione avvenuta in ogni singola giornata del rapporto di lavoro. Quando tale rapporto non venga risolto e le leggi speciali non prevedano la immediata corresponsione delle prestazioni assicurative al lavoratore infortunato, si deve ritenere conforme ai principi costituzionali ed all'ordinamento generale della legislazione l'imposizione dell'obbligo di corrispondere al primo una retribuzione per il breve periodo di carenza di tali prestazioni.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 38
co. 4
Altri parametri e norme interposte