Sentenza 75/1966 (ECLI:IT:COST:1966:75)
Massima numero 2642
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del  14/06/1966;  Decisione del  14/06/1966
Deposito del 21/06/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2641  2643  2644


Titolo
SENT. 75/66 B. EGUAGLIANZA DEI CITTADINI - COSTITUZIONE, ART. 3 - INTERPRETAZIONE - SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA MISURA PREVENTIVA DELL'OBBLIGO DEL SOGGIORNO E SOGGETTI DETENUTI IN ATTESA DI GIUDIZIO O IN ESPIAZIONE DI PENA - DIVERSITA' DI TRATTAMENTO GIUSTIFICATA DALLA DIVERSITA' DI CONDIZIONE.

Testo
La differenza fra il trattamento di chi e' sottoposto all'obbligo del soggiorno in un determinato comune e quello fatto al detenuto in attesa di giudizio o in espiazione di pena non costituisce violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto, lungi dall'essere un'offesa al principio di eguaglianza, e' la normale conseguenza delle condizioni del tutto diverse in cui vengano a trovarsi le due categorie di soggetti: e' ovvio, infatti, che lo stato di detenzione importa di per se' la necessita' di fornire al detenuto i mezzi immediati di sussistenza, che invece il sottoposto all'obbligo di soggiorno e' in grado di procurarsi direttamente, sia pure con le difficolta' inerenti al suo stato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte