Sentenza 75/1966 (ECLI:IT:COST:1966:75)
Massima numero 2643
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del
14/06/1966; Decisione del
14/06/1966
Deposito del 21/06/1966; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 75/66 C. SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE NEI CONFRONTI DELLE PERSONE PERICOLOSE PER LA SICUREZZA E PER LA PUBBLICA MORALITA' - LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1423, ARTT. 3, ULTIMO COMMA, E 12, PRIMO COMMA - IMPOSIZIONE DELL'OBBLIGO DEL SOGGIORNO IN UN DETERMINATO COMUNE - SANZIONE IN CASO DI INOSSERVANZA - ESCLUSIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 75/66 C. SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE NEI CONFRONTI DELLE PERSONE PERICOLOSE PER LA SICUREZZA E PER LA PUBBLICA MORALITA' - LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1423, ARTT. 3, ULTIMO COMMA, E 12, PRIMO COMMA - IMPOSIZIONE DELL'OBBLIGO DEL SOGGIORNO IN UN DETERMINATO COMUNE - SANZIONE IN CASO DI INOSSERVANZA - ESCLUSIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La questione di legittimita' costituzionale relativa agli artt. 3, ultimo comma, e 12, primo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, i quali prevedono l'uno l'obbligo di soggiorno in un determinato comune a carico delle persone indicate nell'art. 1 della stessa legge, e l'altro la pena dell'arresto per chi contravviene alle relative prescrizioni, e' del tutto destituita di fondamento.
La questione di legittimita' costituzionale relativa agli artt. 3, ultimo comma, e 12, primo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, i quali prevedono l'uno l'obbligo di soggiorno in un determinato comune a carico delle persone indicate nell'art. 1 della stessa legge, e l'altro la pena dell'arresto per chi contravviene alle relative prescrizioni, e' del tutto destituita di fondamento.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte