Sentenza 75/1966 (ECLI:IT:COST:1966:75)
Massima numero 2644
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del
14/06/1966; Decisione del
14/06/1966
Deposito del 21/06/1966; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 75/66 D. TUTELA DELLA SALUTE - COSTITUZIONE, ART. 32, PRIMO COMMA, INTERPRETAZIONE - DESTINATARI.
SENT. 75/66 D. TUTELA DELLA SALUTE - COSTITUZIONE, ART. 32, PRIMO COMMA, INTERPRETAZIONE - DESTINATARI.
Testo
Le misure stabilite dall'art. 32, primo comma, della Costituzione a tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivita' riguardano tutti i cittadini e quindi anche le persone soggette all'obbligo di soggiorno in un determinato Comune, le quali ne trarranno vantaggio nelle circostanze e nei modi previsti dalle leggi; ma il dettato della norma costituzionale non puo' dirsi violato per il verificarsi di particolari condizioni che conseguono naturalmente alle restrizioni della sfera giuridica disposte a carico di quei medesimi soggetti.
Le misure stabilite dall'art. 32, primo comma, della Costituzione a tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivita' riguardano tutti i cittadini e quindi anche le persone soggette all'obbligo di soggiorno in un determinato Comune, le quali ne trarranno vantaggio nelle circostanze e nei modi previsti dalle leggi; ma il dettato della norma costituzionale non puo' dirsi violato per il verificarsi di particolari condizioni che conseguono naturalmente alle restrizioni della sfera giuridica disposte a carico di quei medesimi soggetti.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 32
co. 1
Altri parametri e norme interposte