Prospettazione della questione incidentale - Censure rivolte al contenuto della disposizione censurata, anziché ad alcuni suoi effetti applicativi - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47-ter, comma 1-bis, ordin. penit., non è accolta l'eccezione d'inammissibilità basata sul fatto che il rimettente non avrebbe considerato che, nel caso di specie, la pena da eseguire discende da una sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti, dunque da un accordo del quale era stata partecipe anche la persona ricorrente. Anche ad ammettere che il presupposto alla base dell'eccezione - che la persona interessata avrebbe concordato (e quindi "voluto") la pena anche quanto al profilo dell'inapplicabilità, in fase esecutiva, della detenzione domiciliare di cui alla norma censurata - sia plausibile, non ne deriverebbe l'inammissibilità delle censure, perché il rimettente le riferisce al contenuto della disposizione, a prescindere da qualunque "volontà negoziale" dei destinatari di essa.
L'accordo tra le parti, nel rito speciale di cosiddetto patteggiamento, investe solo l'applicazione delle pene principali, restando sottratte al patto le vicende del titolo esecutivo poi scaturito dalla sentenza, ed a maggior ragione le misure previste dall'ordinamento penitenziario per favorire il percorso di risocializzazione, che dipendono dal concreto andamento della fase esecutiva e prescindono completamente da ogni logica negoziale.