Sentenza 76/1966 (ECLI:IT:COST:1966:76)
Massima numero 2645
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del
14/06/1966; Decisione del
14/06/1966
Deposito del 21/06/1966; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 76/66. PREVIDENZA SOCIALE - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - OMESSO VERSAMENTO - SANZIONI - SOMMA AGGIUNTIVA - NATURA - RIDUZIONE DISCREZIONALE CONCESSA ALL'ISTITUTO - ART. 111, N. 2 E ULT. CO., E 112 R.D.L. 4 OTTOBRE 1935, N. 1827 (ORA ART. 23 LEGGE 4 APRILE 1952, N. 218) - VIOLAZIONE DEGLI ART. 2, 23 E 24 COST. - ESCLUSIONE.
SENT. 76/66. PREVIDENZA SOCIALE - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - OMESSO VERSAMENTO - SANZIONI - SOMMA AGGIUNTIVA - NATURA - RIDUZIONE DISCREZIONALE CONCESSA ALL'ISTITUTO - ART. 111, N. 2 E ULT. CO., E 112 R.D.L. 4 OTTOBRE 1935, N. 1827 (ORA ART. 23 LEGGE 4 APRILE 1952, N. 218) - VIOLAZIONE DEGLI ART. 2, 23 E 24 COST. - ESCLUSIONE.
Testo
A differenza della comune disciplina del sistema assicurativo, nelle assicurazioni sociali obbligatorie, gli enti costituiti per tale previdenza non possono rifiutarla ad alcuno degli assicurati, neppure nei casi di inadempienza totale al dovere del versamento dei premi. Di conseguenza la sanzione prevista dal R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, artt. 111, n. 2 e ult. co., e 112 (ora art. 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218) ha carattere amministrativo anche allo scopo di indurre i datori di lavoro a soddisfare tempestivamente i loro obblighi. D'altro canto, nell'ipotesi di abolizione della sanzione, o di dimostrata insufficienza di essa allo scopo, il legislatore non avrebbe altra via che quella di provvedere altre e piu' severe sanzioni di carattere penale, rendendo cosi' ancora piu' onerosi gli obblighi a carico dei datori di lavoro. In relazione a tale funzione deve essere intesa anche la facolta' concessa all'Istituto di ridurre discrezionalmente la misura della sanzione, anche su proposta dell'obbligato all'amministrazione, accettata poi dalla controparte al fine di risolvere la controversia. E' pertanto da ritenere infondata la questione di legittimita' costituzionale delle norme suddette, relative alla suddetta sanzione ed alla sua riduzione discrezionale, in riferimento agli artt. 3, 23 e 24 della Costituzione.
A differenza della comune disciplina del sistema assicurativo, nelle assicurazioni sociali obbligatorie, gli enti costituiti per tale previdenza non possono rifiutarla ad alcuno degli assicurati, neppure nei casi di inadempienza totale al dovere del versamento dei premi. Di conseguenza la sanzione prevista dal R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, artt. 111, n. 2 e ult. co., e 112 (ora art. 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218) ha carattere amministrativo anche allo scopo di indurre i datori di lavoro a soddisfare tempestivamente i loro obblighi. D'altro canto, nell'ipotesi di abolizione della sanzione, o di dimostrata insufficienza di essa allo scopo, il legislatore non avrebbe altra via che quella di provvedere altre e piu' severe sanzioni di carattere penale, rendendo cosi' ancora piu' onerosi gli obblighi a carico dei datori di lavoro. In relazione a tale funzione deve essere intesa anche la facolta' concessa all'Istituto di ridurre discrezionalmente la misura della sanzione, anche su proposta dell'obbligato all'amministrazione, accettata poi dalla controparte al fine di risolvere la controversia. E' pertanto da ritenere infondata la questione di legittimita' costituzionale delle norme suddette, relative alla suddetta sanzione ed alla sua riduzione discrezionale, in riferimento agli artt. 3, 23 e 24 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 23
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte