Ordinanza 77/1966 (ECLI:IT:COST:1966:77)
Massima numero 2646
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
14/06/1966; Decisione del
14/06/1966
Deposito del 21/06/1966; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 77/66. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RINUNCIA AL RICORSO ACCETTATA DALLA CONTROPARTE - ESTINZIONE DEL PROCESSO.
ORD. 77/66. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RINUNCIA AL RICORSO ACCETTATA DALLA CONTROPARTE - ESTINZIONE DEL PROCESSO.
Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via principale, la rinuncia di ricorso di una parte, che sia stata accettata dall'altra, estingue il processo. (Nella specie il Commissario dello Stato per la Regione siciliana aveva rinunciato al ricorso proposto avverso la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 21 gennaio 1966, recante "Provvedimenti di carattere finanziario per il ripianamento dei disavanzi finanziari della Regione al 31 dicembre 1965).
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via principale, la rinuncia di ricorso di una parte, che sia stata accettata dall'altra, estingue il processo. (Nella specie il Commissario dello Stato per la Regione siciliana aveva rinunciato al ricorso proposto avverso la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 21 gennaio 1966, recante "Provvedimenti di carattere finanziario per il ripianamento dei disavanzi finanziari della Regione al 31 dicembre 1965).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 25