Sentenza 79/1966 (ECLI:IT:COST:1966:79)
Massima numero 2651
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AMBROSINI  - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del  15/06/1966;  Decisione del  15/06/1966
Deposito del 02/07/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2652  2653


Titolo
SENT. 79/66 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - REGIONE SICILIANA - DECRETO MINISTERIALE 28 OTTOBRE 1965 RECANTE "MODALITA' RELATIVE ALLE CONFERENZE PERIODICHE IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA" - COMPETENZA DELLO STATO. REGIONE SICILIANA - POTESTA' LEGISLATIVA - RIFORME ECONOMICHE E SOCIALI (NAZIONALIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA) ESCLUSIONE - EMANAZIONE DELLE RELATIVE NORME DI ORGANIZZAZIONE - SPETTA ALLO STATO - RICHIAMO ALLA COMPETENZA DELLA REGIONE IN MATERIA DI INDUSTRIA E COMMERCIO - IRRILEVANZA. REGIONI - COMPETENZA LEGISLATIVA - LIMITE GENERALE DELL'INTERESSE NAZIONALE. REGIONI - CORRELAZIONE TRA POTESTA' LEGISLATIVA E POTESTA' AMMINISTRATIVA - TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONSENTITO NEI LIMITI DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA NELLE SINGOLE MATERIE.

Testo
La determinazione, con d. 28 ottobre 1965, del Ministro per l'industria e commercio, delle "Modalita' relative alle conferenze periodiche in materia di energia elettrica" non comporta invasione della sfera di competenza della Regione siciliana, in quanto detto ente non ha competenza nella materia delle riforme economiche e sociali, tra le quali rientra la nazionalizzazione dell'industria elettrica. Il richiamo alla competenza regionale in materia di industria e commercio (art. 14. lett. d, statuto sicil.) e alle relative norme di attuazione (D.P.R. 5 novembre 1949 n. 1182) non e' fatto a proposito, perche' la competenza nelle materie delle riforme agrarie e industriali esplicitamente riservata allo Stato, in virtu' del primo comma dell'art. 14 dello Statuto siciliano non puo' ritenersi trasferita alla Regione come parte della competenza che ad essa spetta in materia di industria e commercio. Ne' il richiamo a questa competenza puo' superare il generale limite dell'interesse nazionale che la potesta' legislativa regionale incontra e che e' prevalente nel caso della nazionalizzazione dell'industria elettrica. Il trasferimento, quindi, delle funzioni amministrative alla Regione in materia di industria e commercio si deve intendere avvenuto con il rispetto dei limiti assegnati alla competenza legislativa regionale, conformemente al sistema che prevede, nell'ambito regionale - e anche in quello delle Regioni a statuto speciale -, una stretta correlazione tra potesta' legislativa e potesta' amministrativa. Di conseguenza, cosi' come spetta allo Stato la competenza a deliberare le riforme agrarie e industriali, anche allo Stato spetta la competenza ad emanare le relative norme di organizzazione; se esigenze di buon funzionamento richiedono l'istituzione di organi e strutture periferiche, che agevolino l'attuazione delle riforme e l'aderenza loro alle necessita' locali, non ne consegue che la normativa di siffatta organizzazione articolata su base regionale o su altra ripartizione territoriale, sia di competenza della Regione. Spetta, quindi allo Stato stabilire la composizione e il funzionamento delle conferenze periodiche in materia di energia elettrica.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 14

legge costituzionale  art. 20

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  05/11/1949  n. 1182  art. 0