Sentenza 79/1966 (ECLI:IT:COST:1966:79)
Massima numero 2652
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AMBROSINI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
15/06/1966; Decisione del
15/06/1966
Deposito del 02/07/1966; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 79/66 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - REGIONE SICILIANA - ENERGIA ELETTRICA - COMPETENZA DELLO STATO PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' ESECUTIVE DELLE CONFERENZE PERIODICHE - RICOMPRENDE ANCHE OGNI ATTIVITA' DI DESIGNAZIONE E DI DETERMINAZIONE INERENTE ALLA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI CONSULTIVI - CONSEGUENZA DELLA ESCLUSIVA COMPETENZA LEGISLATIVA STATALE NELLA MATERIA.
SENT. 79/66 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - REGIONE SICILIANA - ENERGIA ELETTRICA - COMPETENZA DELLO STATO PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' ESECUTIVE DELLE CONFERENZE PERIODICHE - RICOMPRENDE ANCHE OGNI ATTIVITA' DI DESIGNAZIONE E DI DETERMINAZIONE INERENTE ALLA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI CONSULTIVI - CONSEGUENZA DELLA ESCLUSIVA COMPETENZA LEGISLATIVA STATALE NELLA MATERIA.
Testo
Se la determinazione delle modalita' esecutive delle conferenze periodiche in materia di energia elettrica non spetta in via di principio alla Regione, non si vede come possa spettargliene una parte: non che sia da escludere in via di principio la possibilita' di un concorso di competenze amministrative tra Stato e Regione, ma cio' sempre quando vi sia un analogo concorso di competenze legislative non quando, come nel caso, la competenza spetti nella materia del tutto allo Stato (o alla Regione) e, per di piu', l'eventuale diversita' di criteri ispiratori della duplice e concorrente competenza amministrativa possa dar luogo a una ridotta funzionalita' dell'organo e a una non perfetta sua corrispondenza allo scopo per il quale e' costituito. Non spetta, quindi, alla Regione siciliana la designazione degli enti che devono essere rappresentati negli organi consultivi, o l'individuazione delle organizzazioni di categoria piu' rappresentative operanti nella Regione, indicate nei numeri 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 del primo comma dell'art. 3 del d.m. ind. e comm. 28 ottobre 1965, alle quali e tenuto a richiedere la nomina di rappresentanti, o, infine, la determinazione degli organismi di ricerca e cultura, i cui rappresentanti devono essere invitati dal Ministro a far parte delle conferenze, o degli esperti che il Ministro medesimo deve designare, "qualora se ne ravvisi la necessita'".
Se la determinazione delle modalita' esecutive delle conferenze periodiche in materia di energia elettrica non spetta in via di principio alla Regione, non si vede come possa spettargliene una parte: non che sia da escludere in via di principio la possibilita' di un concorso di competenze amministrative tra Stato e Regione, ma cio' sempre quando vi sia un analogo concorso di competenze legislative non quando, come nel caso, la competenza spetti nella materia del tutto allo Stato (o alla Regione) e, per di piu', l'eventuale diversita' di criteri ispiratori della duplice e concorrente competenza amministrativa possa dar luogo a una ridotta funzionalita' dell'organo e a una non perfetta sua corrispondenza allo scopo per il quale e' costituito. Non spetta, quindi, alla Regione siciliana la designazione degli enti che devono essere rappresentati negli organi consultivi, o l'individuazione delle organizzazioni di categoria piu' rappresentative operanti nella Regione, indicate nei numeri 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 del primo comma dell'art. 3 del d.m. ind. e comm. 28 ottobre 1965, alle quali e tenuto a richiedere la nomina di rappresentanti, o, infine, la determinazione degli organismi di ricerca e cultura, i cui rappresentanti devono essere invitati dal Ministro a far parte delle conferenze, o degli esperti che il Ministro medesimo deve designare, "qualora se ne ravvisi la necessita'".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 14
legge costituzionale
art. 20
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 05/11/1949
n. 1182
art. 0