Sentenza 79/1966 (ECLI:IT:COST:1966:79)
Massima numero 2653
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AMBROSINI  - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del  15/06/1966;  Decisione del  15/06/1966
Deposito del 02/07/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2651  2652


Titolo
SENT. 79/66 C. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - ENERGIA ELETTRICA - INCIDENTE DI LEGITTIMITA' SOLLEVATO NEI CONFRONTI DEL D.P.R. 15 DICEMBRE 1962, N. 1670, ART. 2, N. 5, CHE DERERISCE AL MINISTRO IL POTERE DI STABILIRE LE MODALITA' ESECUTIVE DELLE CONFERENZE PERIODICHE - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 76 DELLA COSTITUZIONE PER SUBDELEGAZIONE DAL GOVERNO AL MINISTRO - IRRILEVANZA E COMUNQUE INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE - TRATTASI DI POTERE REGOLAMENTARE.

Testo
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, n. 5, del D.P.R. 15 dicembre 1962 n. 1670, che dichiara spettare al Ministro di "stabilire le modalita' per le conferenze previste dal n. 7 dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1962 n. 1643", che, come si e' ricordato, impone al Governo delegato di prevedere periodiche conferenze per la consultazione di rappresentanze locali ed economiche e, in particolare delle Regioni e degli enti locali, delle organizzazioni sindacali e dei corpi scientifici, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione, che risulterebbe violato, in quanto il Governo, in luogo di esercitare la delega conferitagli, avrebbe a sua volta delegato uno dei suoi componenti, e' irrilevante e infondata. Essa, infatti, non si trova in rapporto di pregiudizialita' con il conflitto sollevato davanti alla Corte; non e' necessario, cioe', stabilire se il legislatore delegato si sia tenuto o no nell'ambito della delegazione per risolvere il conflitto tra Stato e Regione, risultando aliunde e che la competenza nella materia de qua e' dello Stato e che percio' non si e' verificata l'invasione della sfera di competenza regionale, costituzionalmente garantita. Ma la questione e' anche infondata, dovendosi ravvisare nella norma impugnata, non gia' una subdelegazione, ma l'attribuzione di una competenza al Ministro per l'industria che ben rientra nei limiti dei poteri del legislatore delegato. La legge di delegazione aveva dettato, invero, su questo punto norme precise, perche' non rimanesse spazio se non per una normativa di tipo regolamentare.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte