Sentenza 80/1966 (ECLI:IT:COST:1966:80)
Massima numero 2654
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
15/06/1966; Decisione del
15/06/1966
Deposito del 02/07/1966; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 80/66. DIRITTO DI AZIONE GIUDIZIARIA - ONERI FISCALI - QUANDO SIANO AMMISSIBILI - DIVIETO DI RILASCIO DI COPIE DI SENTENZE NON REGISTRATE - SUA INFLUENZA SULL'AMMISSIBILITA' DELL'IMPUGNAZIONE DELLE SENTENZE STESSE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA NORMA CHE STATUISCE TALE DIVIETO.
SENT. 80/66. DIRITTO DI AZIONE GIUDIZIARIA - ONERI FISCALI - QUANDO SIANO AMMISSIBILI - DIVIETO DI RILASCIO DI COPIE DI SENTENZE NON REGISTRATE - SUA INFLUENZA SULL'AMMISSIBILITA' DELL'IMPUGNAZIONE DELLE SENTENZE STESSE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA NORMA CHE STATUISCE TALE DIVIETO.
Testo
L'art. 117 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, modificato con l'art. 1 del R.D. 13 gennaio 1936, n. 2313, e' costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui esso vieta ai funzionari delle cancellerie giudiziarie di rilasciare, prima che sia avvenuta la loro registrazione, copie o estratti di sentenze il cui deposito in giudizio sia condizione essenziale per la procedibilita' dell'impugnativa, ai sensi dell'art. 348 del Codice di procedura civile. Tale illegittimita' costituisce applicazione del principio, piu' volte affermato dalla Corte, secondo il quale occorre distinguere fra gli oneri razionalmente collegati alla pretesa dedotta in giudizio, allo scopo di assicurare al processo uno svolgimento meglio conforme alla sua funzione e di prevenire eccessi riprovevoli nell'esercizio del diritto di azione, i quali devono ritenersi consentiti, e quegli altri i quali tendono invece alla sostituzione di interessi del tutto estranei alle finalita' predette, e, conducendo al risultato di precludere o ostacolare gravemente l'esperimento della tutela giurisdizionale, incorrono nella sanzione dell'incostituzionalita'.
L'art. 117 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, modificato con l'art. 1 del R.D. 13 gennaio 1936, n. 2313, e' costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui esso vieta ai funzionari delle cancellerie giudiziarie di rilasciare, prima che sia avvenuta la loro registrazione, copie o estratti di sentenze il cui deposito in giudizio sia condizione essenziale per la procedibilita' dell'impugnativa, ai sensi dell'art. 348 del Codice di procedura civile. Tale illegittimita' costituisce applicazione del principio, piu' volte affermato dalla Corte, secondo il quale occorre distinguere fra gli oneri razionalmente collegati alla pretesa dedotta in giudizio, allo scopo di assicurare al processo uno svolgimento meglio conforme alla sua funzione e di prevenire eccessi riprovevoli nell'esercizio del diritto di azione, i quali devono ritenersi consentiti, e quegli altri i quali tendono invece alla sostituzione di interessi del tutto estranei alle finalita' predette, e, conducendo al risultato di precludere o ostacolare gravemente l'esperimento della tutela giurisdizionale, incorrono nella sanzione dell'incostituzionalita'.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte