Sentenza 50/2020 (ECLI:IT:COST:2020:50)
Massima numero 42306
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAROSI  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  09/01/2020;  Decisione del  09/01/2020
Deposito del 12/03/2020; Pubblicazione in G. U. 18/03/2020
Massime associate alla pronuncia:  42304  42305


Titolo
Ordinamento penitenziario - Detenzione domiciliare - Divieto di applicazione ai condannati per i c.d. reati ostativi (nella specie: rapina aggravata) di cui all'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario - Denunciata irragionevolezza, nonché violazione della finalità rieducativa della pena e dei principi di personalizzazione, gradualità e proporzionalità nell'esecuzione delle sanzioni detentive - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di cassazione, sez. prima penale, in riferimento agli artt. 3, primo comma e 27, primo e terzo comma, Cost., dell'art. 47-ter, comma 1-bis, ordin. penit., il quale esclude l'applicabilità della detenzione domiciliare - per l'espiazione della pena non superiore a due anni, anche se costituente residuo di maggior pena, quando non ricorrano i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e la detenzione domiciliare risulti comunque idonea a scongiurare il pericolo di commissione di altri reati - in caso di condanna per i reati di cui all'art. 4-bis ordin. penit. La disposizione censurata non contiene una presunzione assoluta di pericolosità, perché il soggetto che patisce la preclusione non è individuato solo in ragione del titolo del reato commesso, bensì su una prognosi non favorevole sui suoi futuri comportamenti, oppure per la presenza di una recidiva. Inoltre, e soprattutto, il medesimo soggetto sconta un presupposto negativo implicito, e cioè il fatto di non trovarsi neppure nelle condizioni utili per essere affidato in prova ai servizi sociali (art. 47 ordin. penit.), una situazione che necessariamente consegue alla valutazione giudiziale effettuata in concreto. Né sussiste l'asserita contraddittorietà, tenuto conto del tessuto normativo in cui si inserisce la disciplina censurata. La preclusione alla detenzione domiciliare, parte di una trama generale che valorizza le peculiarità delle varie forme di esecuzione della pena, e al tempo stesso traccia percorsi alternativi che instradano i singoli casi anche in base alle loro caratteristiche concrete, non presume infatti in assoluto la pericolosità del soggetto, ma l'inefficacia rieducativa e preventiva di una particolare misura. Anche l'argomento ulteriore del rimettente - che la detenzione domiciliare dovrebbe essere applicabile con maggiore larghezza rispetto all'affidamento in prova, poiché presenterebbe un effetto di restrizione più intenso, e potrebbe quindi fronteggiare situazioni di pericolosità più marcata - non coglie nel segno, perché tra le varie misure previste dall'ordin. penit. e dal cod. pen. - ferma restando la necessità di distinguerle secondo il criterio fondamentale dell'esecuzione interna od esterna al carcere - non può essere costruita una sorta di graduatoria, secondo una scala ascendente di severità; l'affidamento in prova, in particolare, implica la possibilità di prescrizioni tanto stringenti da risolversi in uno strumento di limitazione anche marcata della libertà personale, e nel contempo valorizza al massimo grado l'affidamento ai servizi sociali, quale supporto per un percorso di riabilitazione puntualmente guidato e sostenuto, e dunque, almeno in potenza, particolarmente efficace. Se è certo configurabile un diverso assetto dei presupposti per l'accesso alla detenzione domiciliare "ordinaria", nel quadro di un eventuale complessivo riordino delle discipline per l'accesso ai benefici penitenziari (come previsto dalla delega, per questa parte non attuata, di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103), l'equilibrio che attualmente caratterizza la disciplina censurata costituisce comunque espressione di discrezionalità, opinabile sul piano delle scelte di politica penitenziaria, ma non in contrasto con il principio costituzionale di finalizzazione rieducativa della pena e non irragionevole. (Precedenti citati: sentenze n. 32 del 2020 e n. 338 del 2008).

La considerazione della detenzione domiciliare quale misura priva di funzionalità risocializzante è recessiva, alla luce delle modifiche via via introdotte dal legislatore e della riflessione condotta in proposito dalla giurisprudenza e dalla comunità degli studiosi: giacché si tratta, comunque, di una forma di esecuzione della pena, che può arricchirsi di prescrizioni non necessariamente strumentali alle sole e basilari esigenze di vita dell'interessato. (Precedente citato: sentenza n. 350 del 2003).

Atti oggetto del giudizio

legge  26/07/1975  n. 354  art. 47  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 27  co. 1

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte