Sentenza 81/1966 (ECLI:IT:COST:1966:81)
Massima numero 2655
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
15/06/1966; Decisione del
15/06/1966
Deposito del 02/07/1966; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 81/66 A. IMPOSTE IN GENERE - RITENUTA SUGLI UTILI SPETTANTI AI SOGGETTI TASSABILI IN BASE A BILANCIO ESENTI DALL'IMPOSTA SULLE SOCIETA' - ART. 3 COMMA SETTIMO LEGGE N. 1745 DEL 1962 - PRETESO CONTRASTO CON ARTT. 3, 53 COST. - ESCLUSIONE - NATURA DI TRIBUTO AUTONOMO DELLA RITENUTA CONSIDERATA - INQUADRAMENTO DELLA RITENUTA D'ACCONTO NELLE IMPOSTE SULLE SOCIETA' - GIUSTIFICAZIONE DELLA DIVERSITA' DI TRATTAMENTO - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 81/66 A. IMPOSTE IN GENERE - RITENUTA SUGLI UTILI SPETTANTI AI SOGGETTI TASSABILI IN BASE A BILANCIO ESENTI DALL'IMPOSTA SULLE SOCIETA' - ART. 3 COMMA SETTIMO LEGGE N. 1745 DEL 1962 - PRETESO CONTRASTO CON ARTT. 3, 53 COST. - ESCLUSIONE - NATURA DI TRIBUTO AUTONOMO DELLA RITENUTA CONSIDERATA - INQUADRAMENTO DELLA RITENUTA D'ACCONTO NELLE IMPOSTE SULLE SOCIETA' - GIUSTIFICAZIONE DELLA DIVERSITA' DI TRATTAMENTO - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 settimo comma della legge 29 dicembre 1962 n. 1745, nella parte in cui dispone che la ritenuta sugli utili spettanti ai soggetti tassabili in base a bilancio, esenti dalla imposta sulle societa', sia operata a titolo di imposta in riferimento agli artt. 3 e 53, comma primo Cost. Non sussiste identita' di situazione fra gli enti soggetti all'imposta sulle societa' nei confronti dei quali la ritenuta e' operante a titolo di acconto e gli enti esenti dall'anzidetto tributo, nei confronti dei quali la norma impugnata dispone che la ritenuta sia eseguita a titolo di imposta. La diversita' di situazioni giustifica la disparita' di trattamento normativo sotto l'aspetto tributario considerato. La ritenuta d'acconto sugli utili spettanti ai soggetti tassabili in base a bilancio non e' tributo autonomo, ma costituisce una parte dell'imposta sulle societa' e percio' viene dedotta dall'ammontare dell'imposta dovuta per l'esercizio sociale nel corso del quale il diritto agli utili e' stato acquisito. La ritenuta d'imposta, invece, costituisce un nuovo tributo, basato su presupposti diversi da quelli che hanno giustificato la ritenuta d'acconto in quanto richiede che il soggetto passivo sia esente dall'imposta sulle societa'. Non puo' procedersi ad un raffronto fra l'onere tributario che grava sugli utili soggetti alla ritenuta in conto della imposta sulle societa' e quello che grava sugli utili soggetti alla ritenuta prevista dalla norma impugnata, perche' gli utili soggetti alla prima forma di ritenuta si cumulano, agli effetti dell'applicazione del tributo, con gli altri redditi immobiliari e mobiliari del contribuente mentre l'obbligazione dei soggetti esenti dall'imposta sulle societa' e' limitata agli utili azionari ed il legislatore non era tenuto a concedere l'esenzione anche per il tributo in questione.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 settimo comma della legge 29 dicembre 1962 n. 1745, nella parte in cui dispone che la ritenuta sugli utili spettanti ai soggetti tassabili in base a bilancio, esenti dalla imposta sulle societa', sia operata a titolo di imposta in riferimento agli artt. 3 e 53, comma primo Cost. Non sussiste identita' di situazione fra gli enti soggetti all'imposta sulle societa' nei confronti dei quali la ritenuta e' operante a titolo di acconto e gli enti esenti dall'anzidetto tributo, nei confronti dei quali la norma impugnata dispone che la ritenuta sia eseguita a titolo di imposta. La diversita' di situazioni giustifica la disparita' di trattamento normativo sotto l'aspetto tributario considerato. La ritenuta d'acconto sugli utili spettanti ai soggetti tassabili in base a bilancio non e' tributo autonomo, ma costituisce una parte dell'imposta sulle societa' e percio' viene dedotta dall'ammontare dell'imposta dovuta per l'esercizio sociale nel corso del quale il diritto agli utili e' stato acquisito. La ritenuta d'imposta, invece, costituisce un nuovo tributo, basato su presupposti diversi da quelli che hanno giustificato la ritenuta d'acconto in quanto richiede che il soggetto passivo sia esente dall'imposta sulle societa'. Non puo' procedersi ad un raffronto fra l'onere tributario che grava sugli utili soggetti alla ritenuta in conto della imposta sulle societa' e quello che grava sugli utili soggetti alla ritenuta prevista dalla norma impugnata, perche' gli utili soggetti alla prima forma di ritenuta si cumulano, agli effetti dell'applicazione del tributo, con gli altri redditi immobiliari e mobiliari del contribuente mentre l'obbligazione dei soggetti esenti dall'imposta sulle societa' e' limitata agli utili azionari ed il legislatore non era tenuto a concedere l'esenzione anche per il tributo in questione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
co. 1
Altri parametri e norme interposte