Sentenza 81/1966 (ECLI:IT:COST:1966:81)
Massima numero 2656
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
15/06/1966; Decisione del
15/06/1966
Deposito del 02/07/1966; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 81/66 B. IMPOSTA CEDOLARE - RAGIONI GIUSTIFICATIVE - ISTITUZIONE DELLA RITENUTA SUGLI UTILI SPETTANTI AI SOGGETTI TASSABILI IN BASE A BILANCIO ESENTI DALL'IMPOSTA SULLE SOCIETA' E PERCETTORI DI DIVIDENDI AZIONARI.
SENT. 81/66 B. IMPOSTA CEDOLARE - RAGIONI GIUSTIFICATIVE - ISTITUZIONE DELLA RITENUTA SUGLI UTILI SPETTANTI AI SOGGETTI TASSABILI IN BASE A BILANCIO ESENTI DALL'IMPOSTA SULLE SOCIETA' E PERCETTORI DI DIVIDENDI AZIONARI.
Testo
L'istituzione della cedolare d'acconto e di imposta fu originata dalla necessita' di colpire il fenomeno di evasione fiscale degli utili dai titoli azionari che la legge istitutiva della obbligatoria nominativita' dei titoli e successive modifiche (legge 9 febbraio 1942 n. 962 e 5 gennaio 1956 n. 1) non erano riuscite ad eliminare. E fu proprio in relazione alla gravita' e generalita' di tale fenomeno che la norma denunziata non ritenne di disporre esenzioni in favore di soggetti percettori di dividendi azionari, ed istitui', in forma di autonoma imposta, il tributo di cui trattasi, anche nei confronti di quegli enti che erano stati originariamente esenti dall'imposta sulle societa', in considerazione della loro natura giuridica o dei fini perseguiti.
L'istituzione della cedolare d'acconto e di imposta fu originata dalla necessita' di colpire il fenomeno di evasione fiscale degli utili dai titoli azionari che la legge istitutiva della obbligatoria nominativita' dei titoli e successive modifiche (legge 9 febbraio 1942 n. 962 e 5 gennaio 1956 n. 1) non erano riuscite ad eliminare. E fu proprio in relazione alla gravita' e generalita' di tale fenomeno che la norma denunziata non ritenne di disporre esenzioni in favore di soggetti percettori di dividendi azionari, ed istitui', in forma di autonoma imposta, il tributo di cui trattasi, anche nei confronti di quegli enti che erano stati originariamente esenti dall'imposta sulle societa', in considerazione della loro natura giuridica o dei fini perseguiti.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte