Sentenza 81/1966 (ECLI:IT:COST:1966:81)
Massima numero 2657
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
15/06/1966; Decisione del
15/06/1966
Deposito del 02/07/1966; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 81/66 C. IMPOSTE IN GENERE - RITENUTA SUGLI UTILI SPETTANTI AI SOGGETTI TASSABILI IN BASE A BILANCIO ESENTI DALL'IMPOSTA SULLE SOCIETA' - ART. 3, SETTIMO COMMA, LEGGE N. 1745 DEL 1962 - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 31, 32, 33 E 34 COST. - ESCLUSIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 81/66 C. IMPOSTE IN GENERE - RITENUTA SUGLI UTILI SPETTANTI AI SOGGETTI TASSABILI IN BASE A BILANCIO ESENTI DALL'IMPOSTA SULLE SOCIETA' - ART. 3, SETTIMO COMMA, LEGGE N. 1745 DEL 1962 - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 31, 32, 33 E 34 COST. - ESCLUSIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 comma settimo della legge 29 dicembre 1962 n. 1745 nella parte in cui dispone che la ritenuta degli utili spettanti ai soggetti tassabili in base a bilancio, esenti dall'imposta sulle societa', sia operata a titolo di imposta sulle societa', in riferimento agli artt. 31, 32, 33 e 34 Cost. I precetti dell'art. 31 Cost. secondo cui la repubblica protegge la maternita', l'infanzia e la gioventu', favorendo gli istituti necessari a tale scopo, dell'art. 32 che riconosce essere la salute fondamentale diritto dello individuo, e degli artt. 33 e 34 nella parte in cui riconoscono, quali fondamentali interessi dello Stato, il favorire l'arte, la scienza e l'istruzione, si limitano ad enunciare dei principi etico-sociali la cui attuazione puo' assumere modalita' e misure in ordine alle quali il legislatore ha un'ampia e libera facolta' di scelta. Da cio' discende che l'incoraggiamento e la tutela di una attivita' assistenziale non si realizzano solo attraverso la concessione di una esenzione fiscale; ne' puo' basarsi il vizio di incostituzionalita' nei riguardi di una legge tributaria sul rilievo che in essa il legislatore non abbia ravvisato la occasione di proteggere e favorire i fini assistenziali di taluni enti.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 comma settimo della legge 29 dicembre 1962 n. 1745 nella parte in cui dispone che la ritenuta degli utili spettanti ai soggetti tassabili in base a bilancio, esenti dall'imposta sulle societa', sia operata a titolo di imposta sulle societa', in riferimento agli artt. 31, 32, 33 e 34 Cost. I precetti dell'art. 31 Cost. secondo cui la repubblica protegge la maternita', l'infanzia e la gioventu', favorendo gli istituti necessari a tale scopo, dell'art. 32 che riconosce essere la salute fondamentale diritto dello individuo, e degli artt. 33 e 34 nella parte in cui riconoscono, quali fondamentali interessi dello Stato, il favorire l'arte, la scienza e l'istruzione, si limitano ad enunciare dei principi etico-sociali la cui attuazione puo' assumere modalita' e misure in ordine alle quali il legislatore ha un'ampia e libera facolta' di scelta. Da cio' discende che l'incoraggiamento e la tutela di una attivita' assistenziale non si realizzano solo attraverso la concessione di una esenzione fiscale; ne' puo' basarsi il vizio di incostituzionalita' nei riguardi di una legge tributaria sul rilievo che in essa il legislatore non abbia ravvisato la occasione di proteggere e favorire i fini assistenziali di taluni enti.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 31
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 33
Costituzione
art. 34
Altri parametri e norme interposte