Sentenza 82/1966 (ECLI:IT:COST:1966:82)
Massima numero 2658
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del  15/06/1966;  Decisione del  15/06/1966
Deposito del 02/07/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2659  2660


Titolo
SENT. 82/66 A. ASSISTENZA E PREVIDENZA FORENSE - CASSA NAZIONALE A FAVORE DI AVVOCATI E PROCURATORI - LEGGE 31 LUGLIO 1956, N. 991, ART. 17 - DIVIETO AI CANCELLIERI E AI SEGRETARI DI RICEVERE GLI ATTI DI PARTE SPROVVISTI DELLA MARCA ASSICURATIVA - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La norma contenuta nell'art. 17 della legge 31 luglio 1956, n. 991, che fa obbligo ai cancellieri e ai segretari di non ricevere gli atti sprovvisti della marca relativa al contributo per la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori, viola il diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 della Costituzione. E cio' perche' la marca suindicata va applicata sugli atti indispensabili per l'esercizio dell'azione, di guisa che, in mancanza di essi, non potendo il giudizio essere iniziato o proseguito, rimane paralizzato l'inizio oppure viene troncato immediatamente il corso di esso allorquando la presentazione dell'atto e' prescritta entro termini di decadenza, come in tutti i casi di impugnazione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte