Sentenza 82/1966 (ECLI:IT:COST:1966:82)
Massima numero 2659
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del  15/06/1966;  Decisione del  15/06/1966
Deposito del 02/07/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2658  2660


Titolo
SENT. 82/66 B. ASSISTENZA E PREVIDENZA FORENSE - CASSA NAZIONALE A FAVORE DI AVVOCATI E PROCURATORI - LEGGE 31 LUGLIO 1956, N. 991, ART. 17 - DIVIETO AI CANCELLIERI E AI SEGRETARI DI RICEVERE GLI ATTI DI PARTE SPROVVISTI DELLA MARCA ASSICURATIVA - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La norma contenuta nel terzo comma dell'art. 17 della legge 31 luglio 1956, n. 991, che attribuisce al cancelliere il potere di decidere, in caso di contestazione, con provvedimento non soggetto ad impugnazione, sull'obbligo di applicare la marca relativa al contributo per la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori, viola l'art. 24 della Costituzione, in quanto affida ad un organo diverso dal giudice l'eccezionale potere di prendere un provvedimento dal quale la sorte dell'azione puo' essere irrimediabilmente compromessa, come quando trattasi di atti indispensabili per l'esercizio di essa e la cui presentazione sia prescritta entro termini di decadenza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte