Sentenza 82/1966 (ECLI:IT:COST:1966:82)
Massima numero 2660
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
15/06/1966; Decisione del
15/06/1966
Deposito del 02/07/1966; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 82/66 C. ASSISTENZA E PREVIDENZA FORENSE - CASSA NAZIONALE A FAVORE DI AVVOCATI E PROCURATORI - LEGGE 31 LUGLIO 1956, N. 991, ART. 17 - DIVIETO AI CANCELLIERI E AI SEGRETARI DI RICEVERE GLI ATTI DI PARTE SPROVVISTI DELLA MARCA ASSICURATIVA - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 82/66 C. ASSISTENZA E PREVIDENZA FORENSE - CASSA NAZIONALE A FAVORE DI AVVOCATI E PROCURATORI - LEGGE 31 LUGLIO 1956, N. 991, ART. 17 - DIVIETO AI CANCELLIERI E AI SEGRETARI DI RICEVERE GLI ATTI DI PARTE SPROVVISTI DELLA MARCA ASSICURATIVA - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La norma contenuta nell'art. 17 della legge 31 luglio 1956, n. 991, per quanto riguarda la materia penale, viola altresi' anche il diritto di difesa, sotto il profilo piu' volte precisato dalla Corte costituzionale perche' il fatto che un organo diverso dal giudice possa impedire che abbia corso il "primo atto processuale sottoscritto o presentato dal difensore in ogni stato o grado del procedimento" preclude l'esercizio del diritto, garantito dal secondo comma dell'art. 24 della Costituzione.
La norma contenuta nell'art. 17 della legge 31 luglio 1956, n. 991, per quanto riguarda la materia penale, viola altresi' anche il diritto di difesa, sotto il profilo piu' volte precisato dalla Corte costituzionale perche' il fatto che un organo diverso dal giudice possa impedire che abbia corso il "primo atto processuale sottoscritto o presentato dal difensore in ogni stato o grado del procedimento" preclude l'esercizio del diritto, garantito dal secondo comma dell'art. 24 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte