Sentenza 51/2020 (ECLI:IT:COST:2020:51)
Massima numero 42130
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAROSI  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  03/12/2019;  Decisione del  03/12/2019
Deposito del 12/03/2020; Pubblicazione in G. U. 18/03/2020
Massime associate alla pronuncia:  42131  42132  42133


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione sulla rilevanza - Indicazione di elementi sufficienti a dimostrarla - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 1, della legge prov. Trento n. 24 del 1991 e dell'art. 1 del d.lgs. n. 239 del 2016. Va condivisa la prospettazione del giudice a quo, secondo cui l'incostituzionalità delle norme censurate inciderebbe sulle prescrizioni tecniche per l'esercizio della caccia di cui agli artt. 1 e 4, impugnate nel giudizio a quo.

Atti oggetto del giudizio

legge della Provincia autonoma di Trento  09/12/1991  n. 24  art. 24  co. 1

decreto legislativo  11/12/2016  n. 239  art. 1  co. 

decreto del Presidente della Repubblica  22/03/1974  n. 279  art. 1  co. 3

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte