Sentenza 51/2020 (ECLI:IT:COST:2020:51)
Massima numero 42130
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAROSI - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del
03/12/2019; Decisione del
03/12/2019
Deposito del 12/03/2020; Pubblicazione in G. U. 18/03/2020
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione sulla rilevanza - Indicazione di elementi sufficienti a dimostrarla - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione sulla rilevanza - Indicazione di elementi sufficienti a dimostrarla - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 1, della legge prov. Trento n. 24 del 1991 e dell'art. 1 del d.lgs. n. 239 del 2016. Va condivisa la prospettazione del giudice a quo, secondo cui l'incostituzionalità delle norme censurate inciderebbe sulle prescrizioni tecniche per l'esercizio della caccia di cui agli artt. 1 e 4, impugnate nel giudizio a quo.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 1, della legge prov. Trento n. 24 del 1991 e dell'art. 1 del d.lgs. n. 239 del 2016. Va condivisa la prospettazione del giudice a quo, secondo cui l'incostituzionalità delle norme censurate inciderebbe sulle prescrizioni tecniche per l'esercizio della caccia di cui agli artt. 1 e 4, impugnate nel giudizio a quo.
Atti oggetto del giudizio
legge della Provincia autonoma di Trento
09/12/1991
n. 24
art. 24
co. 1
decreto legislativo
11/12/2016
n. 239
art. 1
co.
decreto del Presidente della Repubblica
22/03/1974
n. 279
art. 1
co. 3
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte