Sentenza 87/1966 (ECLI:IT:COST:1966:87)
Massima numero 2667
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del  22/06/1966;  Decisione del  22/06/1966
Deposito del 06/07/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2668


Titolo
SENT. 87/66 A. PROPAGANDA ED APOLOGIA SOVVERSIVA ANTINAZIONALE - COD. PEN. ART. 272, PRIMO COMMA - INCRIMINAZIONE PER SVOLGIMENTO DI PROPAGANDA DIRETTA AL RICORSO ALLA VIOLENZA - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 21 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - LIMITI DELLA LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO DESUNTI DALLA TUTELA DEL METODO DEMOCRATICO, DELL'ORDINE ECONOMICO E DELL'ORDINE PUBBLICO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale della norma contenuta nel secondo comma dell'art. 272 del codice penale in riferimento all'art. 21 della Costituzione. E cio' perche' tale norma punisce la propaganda in quanto diretta al ricorso alla violenza come mezzo per conseguire un mutamento dell'ordine vigente, ed il diritto di liberta' della manifestazione del pensiero non puo' ritenersi leso da una limitazione posta a tutela del metodo democratico, proclamato dagli artt. 1 e 49 della Costituzione, come il solo che possa determinare la politica sociale e nazionale. Vietando la propaganda come mezzo tendente alla instaurazione violenta di un diverso ordinamento, la norma tutela altresi' l'ordine economico, rispetto al diritto al lavoro, alla organizzazione sindacale, alla iniziativa economica privata, alla proprieta', etc., etc. E tutela anche il mantenimento dell'ordine pubblico considerato come ordine legale costituito.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21  co. 1

Costituzione  art. 49

Altri parametri e norme interposte