Sentenza 87/1966 (ECLI:IT:COST:1966:87)
Massima numero 2668
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
22/06/1966; Decisione del
22/06/1966
Deposito del 06/07/1966; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
2667
Titolo
SENT. 87/66 B. PROPAGANDA ED APOLOGIA SOVVERSIVA O ANTINAZIONALE - CODICE PENALE, ART. 272, SECONDO COMMA - PROPAGANDA DIRETTA A DISTRUGGERE O A DEPRIMERE IL SENTIMENTO NAZIONALE - NON IMPLICA OFFESA A BENI COSTITUZIONALMENTE GARANTITI - VIOLAZIONE DELL'ART. 21 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 87/66 B. PROPAGANDA ED APOLOGIA SOVVERSIVA O ANTINAZIONALE - CODICE PENALE, ART. 272, SECONDO COMMA - PROPAGANDA DIRETTA A DISTRUGGERE O A DEPRIMERE IL SENTIMENTO NAZIONALE - NON IMPLICA OFFESA A BENI COSTITUZIONALMENTE GARANTITI - VIOLAZIONE DELL'ART. 21 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il secondo comma dell'art. 272 del codice penale, che punisce chiunque fa propaganda per distruggere o deprimere il sentimento nazionale e' viziato di illegittimita' costituzionale in riferimento all'art. 21 della Costituzione. E cio' perche' tale sentimento, da non confondere con il nazionalismo politico, pur contribuendo al senso di unita' etnica e sociale dello Stato, sorge e si sviluppa, tuttavia, soltanto nell'intimo della coscienza di ciascuno e, quindi, fa parte esclusivamente del mondo del pensiero e delle idealita'. E la relativa propaganda, non essendo indirizzata a suscitare reazioni violente o a vilipendere la Nazione o a compromettere i doveri che il cittadino ha verso la patria o a menomare altri beni costituzionalmente garantiti, non ha finalita' illecite; onde qualsiasi limitazione ad essa contrasta con la liberta' garantita dall'art. 21 della Costituzione.
Il secondo comma dell'art. 272 del codice penale, che punisce chiunque fa propaganda per distruggere o deprimere il sentimento nazionale e' viziato di illegittimita' costituzionale in riferimento all'art. 21 della Costituzione. E cio' perche' tale sentimento, da non confondere con il nazionalismo politico, pur contribuendo al senso di unita' etnica e sociale dello Stato, sorge e si sviluppa, tuttavia, soltanto nell'intimo della coscienza di ciascuno e, quindi, fa parte esclusivamente del mondo del pensiero e delle idealita'. E la relativa propaganda, non essendo indirizzata a suscitare reazioni violente o a vilipendere la Nazione o a compromettere i doveri che il cittadino ha verso la patria o a menomare altri beni costituzionalmente garantiti, non ha finalita' illecite; onde qualsiasi limitazione ad essa contrasta con la liberta' garantita dall'art. 21 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 21
Altri parametri e norme interposte