Sentenza 88/1966 (ECLI:IT:COST:1966:88)
Massima numero 2669
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
22/06/1966; Decisione del
22/06/1966
Deposito del 06/07/1966; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
2670
Titolo
SENT. 88/66 A. CORTE COSTITUZIONALE - PRONUNCIA - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - EFFICACIA NEI CONFRONTI DEL LEGISLATORE.
SENT. 88/66 A. CORTE COSTITUZIONALE - PRONUNCIA - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - EFFICACIA NEI CONFRONTI DEL LEGISLATORE.
Testo
L'art. 136 Cost., il quale dispone che la norma di legge dichiarata costituzionalmente illegittima cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, ha per destinatario sia chi e' chiamato ad applicare la legge, sia il legislatore. Tale precetto costituzionale viene violato non solo se espressamente si disponga che una norma dichiarata incostituzionale conservi la sua efficacia, ma anche se una legge per il modo con cui provvede a regolare la fattispecie verificatasi prima della sua entrata in vigore, persegue e raggiunge, anche se indirettamente, lo stesso risultato.
L'art. 136 Cost., il quale dispone che la norma di legge dichiarata costituzionalmente illegittima cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, ha per destinatario sia chi e' chiamato ad applicare la legge, sia il legislatore. Tale precetto costituzionale viene violato non solo se espressamente si disponga che una norma dichiarata incostituzionale conservi la sua efficacia, ma anche se una legge per il modo con cui provvede a regolare la fattispecie verificatasi prima della sua entrata in vigore, persegue e raggiunge, anche se indirettamente, lo stesso risultato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 136
Altri parametri e norme interposte