Sentenza 88/1966 (ECLI:IT:COST:1966:88)
Massima numero 2670
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  22/06/1966;  Decisione del  22/06/1966
Deposito del 06/07/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2669


Titolo
SENT. 88/66 B. TRIBUTI LOCALI - OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE - ART. 7 LEGGE N. 208 DEL 1962 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, in relazione agli artt. 23 e 136 Cost., l'art. 7 legge 18 aprile 1962 n. 208, contenente "modifiche alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche". Tale norma - prendendo in considerazione le occupazioni di spazi ed aree pubbliche prima dell'entrata in vigore delle tariffe deliberate in base alla nuova disciplina introdotta con gli artt. 1 e 2 della legge (occupazioni alle quali, a partire dal 4 febbraio 1962, a seguito dell'intervenuta sent. n. 2 del 23 gennaio 1962 che ha dichiarato la illegittimita' costituzionale per inosservanza della riserva di legge disposta dall'art. 23 Cost., dell'art. 195 del T.U.F.L., e quale che fosse il momento anteriore o posteriore a tale data al quale risalivano non erano piu' applicabili quelle tariffe) - stabilisce che le indicate fattispecie siano sottoposte alle tariffe in vigore il 3 febbraio 1962. Queste tariffe, anche se vengono assunte a immodificabile parametro di disposizioni transitorie, non sono il frutto di un'autonoma valutazione del legislatore, ma vengono recepite cosi' come erano state determinate dagli enti locali nell'esercizio di un potere illegittimo perche' conferito senza limiti o direttive. Pertanto la norma denunziata, sotto l'aspetto di una diretta disciplina del rapporto, non ha dato vita ad una disciplina diversa, e percio' autonoma rispetto a quella divenuta inefficace, ma ha conferito vigore al precedente sistema, conservato nella sua configurazione obbiettiva, realizzando cosi' un risultato non diverso da quello che avrebbe raggiunto disponendo esplicitamente la conservazione transitoria dell'efficacia dell'art. 195 del testo unico sulla finanza locale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 136

Altri parametri e norme interposte