Sentenza 89/1966 (ECLI:IT:COST:1966:89)
Massima numero 2671
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
22/06/1966; Decisione del
22/06/1966
Deposito del 06/07/1966; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 89/66 A. LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI - DECRETO LEGGE - MANCATA CONVERSIONE - RAPPORTI GIURIDICI SORTI SULLA BASE DEL DECRETO NON CONVERTITO - POTERE DEL PARLAMENTO DI DETTARE CON LEGGE UNA DISCIPLINA CONFORME A QUELLA DEL DECRETO - CONTESTUALITA' AL RIFIUTO DI CONVERSIONE - ESPRESSO RIFERIMENTO ALL'ART. 77 COST. - NON NECESSARIETA'.
SENT. 89/66 A. LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI - DECRETO LEGGE - MANCATA CONVERSIONE - RAPPORTI GIURIDICI SORTI SULLA BASE DEL DECRETO NON CONVERTITO - POTERE DEL PARLAMENTO DI DETTARE CON LEGGE UNA DISCIPLINA CONFORME A QUELLA DEL DECRETO - CONTESTUALITA' AL RIFIUTO DI CONVERSIONE - ESPRESSO RIFERIMENTO ALL'ART. 77 COST. - NON NECESSARIETA'.
Testo
Conseguendo la non conversione in legge di un decreto-legge ipso iure ad un evento negativo - inutile decorso di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto - ovvero al voto contrario espresso da una sola delle assemblee legislative, e' da escludere la possibilita' che la regolamentazione dei rapporti sorti sulla base del decreto sia contestuale alla non conversione. E quando da obbiettivi dati sostanziali risulti, in modo non equivoco, che il Parlamento abbia esercitato il potere previsto dall'art. 77, un formale riferimento a tale norma costituzionale appare del tutto superfluo. La norma del comma terzo dell'art. 77 Cost., stabilendo che i decreti non convertiti "perdono efficacia sin dall'inizio" si propone lo scopo di regolare le conseguenze della mancata conversione; in essa non puo' ravvisarsi un limite alla facolta' del legislatore, nella stessa disposizione riconosciuta, di disciplinare, secondo una scelta demanata alla sua valutazione politica, i rapporti sorti sulla base dei decreti non convertiti nel pieno rispetto delle norme costituzionali.
Conseguendo la non conversione in legge di un decreto-legge ipso iure ad un evento negativo - inutile decorso di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto - ovvero al voto contrario espresso da una sola delle assemblee legislative, e' da escludere la possibilita' che la regolamentazione dei rapporti sorti sulla base del decreto sia contestuale alla non conversione. E quando da obbiettivi dati sostanziali risulti, in modo non equivoco, che il Parlamento abbia esercitato il potere previsto dall'art. 77, un formale riferimento a tale norma costituzionale appare del tutto superfluo. La norma del comma terzo dell'art. 77 Cost., stabilendo che i decreti non convertiti "perdono efficacia sin dall'inizio" si propone lo scopo di regolare le conseguenze della mancata conversione; in essa non puo' ravvisarsi un limite alla facolta' del legislatore, nella stessa disposizione riconosciuta, di disciplinare, secondo una scelta demanata alla sua valutazione politica, i rapporti sorti sulla base dei decreti non convertiti nel pieno rispetto delle norme costituzionali.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 77
co. 3
Altri parametri e norme interposte