Sentenza 89/1966 (ECLI:IT:COST:1966:89)
Massima numero 2674
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
22/06/1966; Decisione del
22/06/1966
Deposito del 06/07/1966; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 89/66 D. IMPOSTA ENTRATA - ADDIZIONALE STRAORDINARIA - LEGGE N. 1162 DEL 1963, ART. 5, COMMA PRIMO - NORMA EMANATA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI SORTI SULLA BASE DEL DECRETO N. 705 DEL 1964 - RISPETTO DELL'ART. 77 COST.
SENT. 89/66 D. IMPOSTA ENTRATA - ADDIZIONALE STRAORDINARIA - LEGGE N. 1162 DEL 1963, ART. 5, COMMA PRIMO - NORMA EMANATA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI SORTI SULLA BASE DEL DECRETO N. 705 DEL 1964 - RISPETTO DELL'ART. 77 COST.
Testo
L'art. 5, comma primo, della legge 15 settembre 1964 n. 1162, riguardante l'istituzione di un'addizionale all'imposta generale sull'entrata, e' stata emanato dal Parlamento nell'esercizio del potere di regolare con legge i rapporti sorti sulla base del non convertito decreto legge 31 agosto 1964 n. 705, nel rispetto del precetto costituzionale dell'art. 77, comma terzo, come risulta dai lavori preparatori, ed e' confermato dalla circostanza che il periodo normativamente considerato (31 agosto - 24 settembre) e' esattamente corrispondente a quello durante il quale aveva spiegato effetti il decreto successivamente non convertito. L'identita' della misura di aumento dell'imposta, dell'elenco dei prodotti esenti e delle disposizioni relative all'esercizio del credito ed alle esportazioni dimostra che la norma impugnata assoggetta gli atti economici compiuti in tale periodo ad una disciplina che ha lo stesso contenuto di quella dettata dal decreto legge non convertito; ma la disposizione dell'art. 77 non vieta tale disciplina.
L'art. 5, comma primo, della legge 15 settembre 1964 n. 1162, riguardante l'istituzione di un'addizionale all'imposta generale sull'entrata, e' stata emanato dal Parlamento nell'esercizio del potere di regolare con legge i rapporti sorti sulla base del non convertito decreto legge 31 agosto 1964 n. 705, nel rispetto del precetto costituzionale dell'art. 77, comma terzo, come risulta dai lavori preparatori, ed e' confermato dalla circostanza che il periodo normativamente considerato (31 agosto - 24 settembre) e' esattamente corrispondente a quello durante il quale aveva spiegato effetti il decreto successivamente non convertito. L'identita' della misura di aumento dell'imposta, dell'elenco dei prodotti esenti e delle disposizioni relative all'esercizio del credito ed alle esportazioni dimostra che la norma impugnata assoggetta gli atti economici compiuti in tale periodo ad una disciplina che ha lo stesso contenuto di quella dettata dal decreto legge non convertito; ma la disposizione dell'art. 77 non vieta tale disciplina.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 77
co. 3
Altri parametri e norme interposte