Sentenza 51/2020 (ECLI:IT:COST:2020:51)
Massima numero 42131
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAROSI  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  03/12/2019;  Decisione del  03/12/2019
Deposito del 12/03/2020; Pubblicazione in G. U. 18/03/2020
Massime associate alla pronuncia:  42130  42132  42133


Titolo
Incidentalità della questione sollevata dal giudice - Dedotto difetto di interesse dei ricorrenti nel giudizio a quo - Efficacia sul giudizio principale dell'eventuale sentenza di accoglimento - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di incidentalità, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 1, della legge prov. Trento n. 24 del 1991 e dell'art. 1 del d.lgs. n. 239 del 2016. Il giudizio principale ha ad oggetto non la declaratoria di illegittimità costituzionale delle denunciate norme di rango legislativo, ma l'annullamento del provvedimento amministrativo concernente prescrizioni tecniche per l'esercizio della caccia e basato sulle predette norme censurate: la diversità tra l'oggetto del giudizio a quo e quello del giudizio di costituzionalità rende evidente l'incidentalità delle questioni.

Atti oggetto del giudizio

legge della Provincia autonoma di Trento  09/12/1991  n. 24  art. 24  co. 1

decreto legislativo  11/12/2016  n. 239  art. 1  co. 

decreto del Presidente della Repubblica  22/03/1974  n. 279  art. 1  co. 3

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte