Sentenza 89/1966 (ECLI:IT:COST:1966:89)
Massima numero 2676
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  22/06/1966;  Decisione del  22/06/1966
Deposito del 06/07/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2671  2672  2673  2674  2675


Titolo
SENT. 89/66 F. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - PRESTAZIONI PATRIMONIALI - CAPACITA' CONTRIBUTIVA - PRELIEVI TRIBUTARI VARIABILI NEL TEMPO IN RELAZIONE AGLI STESSI ATTI O FATTI - AMMISSIBILITA' - LIMITI.

Testo
La capacita' contributiva, presupposto di una legittima imposizione, condiziona la misura massima del tributo nel senso che questa non puo' mai essere fissata a un livello superiore alla capacita' dimostrata dall'atto o dal fatto economico, ma non esclude, purche' tali limiti siano rispettati, che gli stessi atti e fatti possano in tempi diversi, dar luogo a prelievi tributari di diversa entita', secondo gli obiettivi di politica fiscale di volta in volta perseguiti dal legislatore, e purche' non si tratti di variazioni arbitrarie che comprometterebbero il principio di eguaglianza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte