Sentenza 89/1966 (ECLI:IT:COST:1966:89)
Massima numero 2676
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
22/06/1966; Decisione del
22/06/1966
Deposito del 06/07/1966; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 89/66 F. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - PRESTAZIONI PATRIMONIALI - CAPACITA' CONTRIBUTIVA - PRELIEVI TRIBUTARI VARIABILI NEL TEMPO IN RELAZIONE AGLI STESSI ATTI O FATTI - AMMISSIBILITA' - LIMITI.
SENT. 89/66 F. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - PRESTAZIONI PATRIMONIALI - CAPACITA' CONTRIBUTIVA - PRELIEVI TRIBUTARI VARIABILI NEL TEMPO IN RELAZIONE AGLI STESSI ATTI O FATTI - AMMISSIBILITA' - LIMITI.
Testo
La capacita' contributiva, presupposto di una legittima imposizione, condiziona la misura massima del tributo nel senso che questa non puo' mai essere fissata a un livello superiore alla capacita' dimostrata dall'atto o dal fatto economico, ma non esclude, purche' tali limiti siano rispettati, che gli stessi atti e fatti possano in tempi diversi, dar luogo a prelievi tributari di diversa entita', secondo gli obiettivi di politica fiscale di volta in volta perseguiti dal legislatore, e purche' non si tratti di variazioni arbitrarie che comprometterebbero il principio di eguaglianza.
La capacita' contributiva, presupposto di una legittima imposizione, condiziona la misura massima del tributo nel senso che questa non puo' mai essere fissata a un livello superiore alla capacita' dimostrata dall'atto o dal fatto economico, ma non esclude, purche' tali limiti siano rispettati, che gli stessi atti e fatti possano in tempi diversi, dar luogo a prelievi tributari di diversa entita', secondo gli obiettivi di politica fiscale di volta in volta perseguiti dal legislatore, e purche' non si tratti di variazioni arbitrarie che comprometterebbero il principio di eguaglianza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte