Sentenza 90/1966 (ECLI:IT:COST:1966:90)
Massima numero 2678
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  22/06/1966;  Decisione del  22/06/1966
Deposito del 06/07/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2677  2679


Titolo
SENT. 90/66 B. ESPROPRIAZIONE - COSTITUZIONE, ART. 42, TERZO COMMA - CONDIZIONI DI LEGITTIMITA' - ESPROPRIAZIONE DISPOSTA CON LEGGE - FISSAZIONE DEL TERMINE DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA E DEI LAVORI - NECESSITA'.

Testo
Il precetto dell'art. 42, terzo comma, della Costituzione, secondo cui la proprieta' privata non puo' essere espropriata che per motivi di interesse generale, si riconnette immediatamente al riconoscimento ed alla garanzia della proprieta' contenuti nel precedente comma dello stesso articolo: esso non puo' essere inteso se non nel senso che la espropriazione, per apparire giustificata, deve ispirarsi a specifiche, puntuali e concrete finalita' di interesse generale. E poiche' nel sistema, quale e' andato anche delineandosi sin dalla fondamentale legge 25 giugno 1865 n. 2359, le indicazioni degli scopi, dei mezzi e dei tempi della procedura espropriativa, rappresentano una garanzia essenziale per la verifica di quei caratteri di concretezza ed attualita', deve ritenersi viziata da illegittimita' costituzionale una legge che, nell'autorizzare l'espropriazione di un bene privato, non fissi alcun termine per l'espletamento della procedura espropriativa e per l'esecuzione dei lavori.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42  co. 3

Altri parametri e norme interposte