Sentenza 90/1966 (ECLI:IT:COST:1966:90)
Massima numero 2679
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  22/06/1966;  Decisione del  22/06/1966
Deposito del 06/07/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2677  2678


Titolo
SENT. 90/66 C. ESPROPRIAZIONE - COSTITUZIONE, ART. 42, TERZO COMMA - CONDIZIONI DI LEGITTIMITA' - ESPROPRIAZIONE DISPOSTA CON LEGGE - FISSAZIONE, DEI TERMINI DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA E DEI LAVORI, AD OPERA DELL'AUTORITA' AMMINISTRATIVA - INIDONEITA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGGE.

Testo
Quando l'autorizzazione dell'espropriazione sia stata disposta dalla legge nei confronti di singoli beni, anziche' da atto amministrativo, sia pure conseguente a dichiarazione di pubblica utilita' ex lege, l'indicazione dei termini dell'espletamento della procedura espropriativa e dei lavori non puo' essere idonea ad assicurare la garanzia voluta dall'art. 42, terzo comma, Cost., se non in quanto sia contenuta nella stessa legge: infatti i termini in parola, se fissati dall'autorita' amministrativa, non condizionerebbero la efficacia della legge, che permarrebbe anche dopo la scadenza dei termini stessi, e potrebbero conseguentemente essere sempre rinnovati, in modo da frustrare le garanzie della proprieta'.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42  co. 3

Altri parametri e norme interposte