Sentenza 90/1966 (ECLI:IT:COST:1966:90)
Massima numero 2679
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del
22/06/1966; Decisione del
22/06/1966
Deposito del 06/07/1966; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 90/66 C. ESPROPRIAZIONE - COSTITUZIONE, ART. 42, TERZO COMMA - CONDIZIONI DI LEGITTIMITA' - ESPROPRIAZIONE DISPOSTA CON LEGGE - FISSAZIONE, DEI TERMINI DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA E DEI LAVORI, AD OPERA DELL'AUTORITA' AMMINISTRATIVA - INIDONEITA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGGE.
SENT. 90/66 C. ESPROPRIAZIONE - COSTITUZIONE, ART. 42, TERZO COMMA - CONDIZIONI DI LEGITTIMITA' - ESPROPRIAZIONE DISPOSTA CON LEGGE - FISSAZIONE, DEI TERMINI DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA E DEI LAVORI, AD OPERA DELL'AUTORITA' AMMINISTRATIVA - INIDONEITA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGGE.
Testo
Quando l'autorizzazione dell'espropriazione sia stata disposta dalla legge nei confronti di singoli beni, anziche' da atto amministrativo, sia pure conseguente a dichiarazione di pubblica utilita' ex lege, l'indicazione dei termini dell'espletamento della procedura espropriativa e dei lavori non puo' essere idonea ad assicurare la garanzia voluta dall'art. 42, terzo comma, Cost., se non in quanto sia contenuta nella stessa legge: infatti i termini in parola, se fissati dall'autorita' amministrativa, non condizionerebbero la efficacia della legge, che permarrebbe anche dopo la scadenza dei termini stessi, e potrebbero conseguentemente essere sempre rinnovati, in modo da frustrare le garanzie della proprieta'.
Quando l'autorizzazione dell'espropriazione sia stata disposta dalla legge nei confronti di singoli beni, anziche' da atto amministrativo, sia pure conseguente a dichiarazione di pubblica utilita' ex lege, l'indicazione dei termini dell'espletamento della procedura espropriativa e dei lavori non puo' essere idonea ad assicurare la garanzia voluta dall'art. 42, terzo comma, Cost., se non in quanto sia contenuta nella stessa legge: infatti i termini in parola, se fissati dall'autorita' amministrativa, non condizionerebbero la efficacia della legge, che permarrebbe anche dopo la scadenza dei termini stessi, e potrebbero conseguentemente essere sempre rinnovati, in modo da frustrare le garanzie della proprieta'.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
co. 3
Altri parametri e norme interposte