Sentenza 91/1966 (ECLI:IT:COST:1966:91)
Massima numero 2680
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
22/06/1966; Decisione del
22/06/1966
Deposito del 06/07/1966; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 91/66. ZOOTECNIA - BOVINI - DISCIPLINA DELLA RIPRODUZIONE BOVINA - ARTT. 2 E 3 LEGGE N. 126 DEL 1963 - LIBRI GENEALOGICI E REGIME DI ABILITAZIONE - PRETESO CONTRASTO CON ARTT. 41 COMMA TERZO E 42 COMMA SECONDO COST. - LIMITAZIONE ALLA LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA E ALLA FACOLTA' DI GODIMENTO DELLA PROPRIETA' PRIVATA SENZA RISPETTO DELLA RISERVA DI LEGGE - SUFFICIENTE DELIMITAZIONE DELLA DISCREZIONALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE - TUTELA DELLA POSIZIONE DEGLI ALLEVATORI - FINALITA' PERSEGUITE DALLA DISCIPLINA LEGISLATIVA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 91/66. ZOOTECNIA - BOVINI - DISCIPLINA DELLA RIPRODUZIONE BOVINA - ARTT. 2 E 3 LEGGE N. 126 DEL 1963 - LIBRI GENEALOGICI E REGIME DI ABILITAZIONE - PRETESO CONTRASTO CON ARTT. 41 COMMA TERZO E 42 COMMA SECONDO COST. - LIMITAZIONE ALLA LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA E ALLA FACOLTA' DI GODIMENTO DELLA PROPRIETA' PRIVATA SENZA RISPETTO DELLA RISERVA DI LEGGE - SUFFICIENTE DELIMITAZIONE DELLA DISCREZIONALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE - TUTELA DELLA POSIZIONE DEGLI ALLEVATORI - FINALITA' PERSEGUITE DALLA DISCIPLINA LEGISLATIVA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge 3 febbraio 1963 n. 126, concernente la disciplina della riproduzione bovina in riferimento agli artt. 41 comma terzo e 42 comma secondo Cost. Tali norme - emanate per colmare la lacuna normativa verificatasi a seguito della sentenza n. 4 del 1962, che dichiaro' la incostituzionalita' degli artt. 4, 5, 6, 7, 8, della legge 29 giugno 1929 n. 1366 per violazione della riserva di legge di cui all'art. 41 Cost. - riservano all'autorita' amministrativa la determinazione dei requisiti necessari per ottenere l'iscrizione dei bovini nei registri genealogici e subordinano l'impiego di tali bovini nella riproduzione al rilascio di un attestato di abilitazione. Nei libri e' consentita solo l'iscrizione di riproduttori selezionati la cui conformazione e le cui attitudini funzionali siano riconosciute rispondenti all'indirizzo di miglioramento fissato per la zona interessata; con la procedura dell'attestato di abilitazione si permette l'impiego dei soli tori di pregio, che dimostrino di possedere e di trasmettere in modo spiccato i caratteri morfo-funzionali della rispettiva razza e siano di conseguenza capaci di produrre bestiame di piu' elevato rendimento. L'attribuzione al Ministero dell'agricoltura e foreste della concreta determinazione dei requisiti genotipici, morfologici e funzionali corrispondenti ai caratteri di ciascuna razza va considerata in relazione al carattere strettamente tecnico della materia, ne' il potere conferito e' tale da potersi considerare assolutamente discrezionale. L'iscrizione nei libri genealogici e' subordinata a presupposti indicati nella legge e ad un esame nel quale interviene anche un delegato dell'associazione nazionale allevatori di bovini alla cui razza appartiene il soggetto esaminato. La Camera di commercio provvede a rilasciare l'attestato di abilitazione del bovino, o a vietarne l'impiego, in ottemperanza alle direttive stabilite dalla Commissione zootecnica provinciale, di cui fa pure parte un rappresentante degli allevatori in modo da favorire l'impiego di quei riproduttori che abbiano dimostrato regolarita' e potenza di trasmissione dei caratteri da esaltare e consolidare in ciascuna razza e di vietare, per contro, l'attivita' dei soggetti che abbiano rivelato di appartenere a linee di bassa produttivita'.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge 3 febbraio 1963 n. 126, concernente la disciplina della riproduzione bovina in riferimento agli artt. 41 comma terzo e 42 comma secondo Cost. Tali norme - emanate per colmare la lacuna normativa verificatasi a seguito della sentenza n. 4 del 1962, che dichiaro' la incostituzionalita' degli artt. 4, 5, 6, 7, 8, della legge 29 giugno 1929 n. 1366 per violazione della riserva di legge di cui all'art. 41 Cost. - riservano all'autorita' amministrativa la determinazione dei requisiti necessari per ottenere l'iscrizione dei bovini nei registri genealogici e subordinano l'impiego di tali bovini nella riproduzione al rilascio di un attestato di abilitazione. Nei libri e' consentita solo l'iscrizione di riproduttori selezionati la cui conformazione e le cui attitudini funzionali siano riconosciute rispondenti all'indirizzo di miglioramento fissato per la zona interessata; con la procedura dell'attestato di abilitazione si permette l'impiego dei soli tori di pregio, che dimostrino di possedere e di trasmettere in modo spiccato i caratteri morfo-funzionali della rispettiva razza e siano di conseguenza capaci di produrre bestiame di piu' elevato rendimento. L'attribuzione al Ministero dell'agricoltura e foreste della concreta determinazione dei requisiti genotipici, morfologici e funzionali corrispondenti ai caratteri di ciascuna razza va considerata in relazione al carattere strettamente tecnico della materia, ne' il potere conferito e' tale da potersi considerare assolutamente discrezionale. L'iscrizione nei libri genealogici e' subordinata a presupposti indicati nella legge e ad un esame nel quale interviene anche un delegato dell'associazione nazionale allevatori di bovini alla cui razza appartiene il soggetto esaminato. La Camera di commercio provvede a rilasciare l'attestato di abilitazione del bovino, o a vietarne l'impiego, in ottemperanza alle direttive stabilite dalla Commissione zootecnica provinciale, di cui fa pure parte un rappresentante degli allevatori in modo da favorire l'impiego di quei riproduttori che abbiano dimostrato regolarita' e potenza di trasmissione dei caratteri da esaltare e consolidare in ciascuna razza e di vietare, per contro, l'attivita' dei soggetti che abbiano rivelato di appartenere a linee di bassa produttivita'.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
co. 3
Costituzione
art. 42
co. 2
Altri parametri e norme interposte