Sentenza 92/1966 (ECLI:IT:COST:1966:92)
Massima numero 2681
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  22/06/1966;  Decisione del  22/06/1966
Deposito del 06/07/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2682  2683


Titolo
SENT. 92/66 A. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI DI GUERRA - ASPETTI COMUNI E DIFFERENZE - INAPPLICABILITA' DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE SULL'ASSISTENZA ALLA LEGISLAZIONE SULLE PENSIONI DI GUERRA.

Testo
Le norme contenute negli artt. 62 terzo comma, e 64 della legge 10 agosto 1950, n. 648, in virtu' delle quali le pensioni di guerra non spettano ai figli adulterini di genitori morti a causa di eventi bellici non sono in contrasto con l'art. 38 della Costituzione poiche' il diritto alla pensione di guerra, pur costituendo, come il diritto all'assistenza, espressione di un'esigenza di solidarieta' sociale, trova il suo specifico titolo negli eventi connessi allo stato di guerra e nelle particolari situazioni da questo, direttamente o indirettamente, determinate, ed e' regolato percio' con criteri diversi da quelli che presiedono all'attivita' meramente assistenziale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 38  co. 1

Altri parametri e norme interposte