Sentenza 92/1966 (ECLI:IT:COST:1966:92)
Massima numero 2682
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  22/06/1966;  Decisione del  22/06/1966
Deposito del 06/07/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2681  2683


Titolo
SENT. 92/66 B. FILIAZIONE - FILIAZIONE ADULTERINA - ESCLUSIONE DEL DIRITTO ALLE PENSIONI DI GUERRA PER I FIGLI ADULTERINI - E' GIUSTIFICATA DALLA ESIGENZA DI PROTEGGERE I DIRITTI DELLA FAMIGLIA LEGITTIMA.

Testo
Le norme contenute negli artt. 62, terzo comma, e 64 della legge 10 agosto 1950, n. 648, in virtu' delle quali le pensioni di guerra non spettano ai figli adulterini di genitori morti a causa di eventi bellici, non sono in contrasto con l'art. 30, terzo comma, della Costituzione poiche' la disparita' di trattamento, fatta dalla legge ai figli adulterini, e' stata determinata, nell'intento del legislatore, dal timore di lesioni dei diritti della famiglia legittima. La preoccupazione originata dal fatto che nel concorso tra legittimi e adulterini il riconoscimento del diritto di questi ultimi avrebbe rischiato di ridurre la misura della pensione percepibile dai primi, comunque la si valuti, risponde infatti allo stesso dettato dell'art. 30, comma terzo, ultima parte. Cfr.: 54/1960 A, 54/1960 B, 7/1963 B

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 30  co. 3

Altri parametri e norme interposte