Sentenza 92/1966 (ECLI:IT:COST:1966:92)
Massima numero 2683
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  22/06/1966;  Decisione del  22/06/1966
Deposito del 06/07/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2681  2682


Titolo
SENT. 92/66 C. EGUAGLIANZA - DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE IN BASE ALLE "CONDIZIONI PERSONALI" - FIGLI ADULTERINI - ESCLUSIONE DAL DIRITTO ALLE PENSIONI DI GUERRA - NON ARBITRARIETA'.

Testo
Le norme contenute negli artt. 62, terzo comma, e 64 della legge 10 agosto 1950, n. 648, in virtu' delle quali le pensioni di guerra non spettano ai figli adulterini di genitori morti a causa di eventi bellici, non sono in contrasto con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui contiene il divieto di ogni distinzione fatta derivare da "condizioni personali"; la differenza di trattamento praticata nei confronti dei figli adulterini non puo' infatti considerarsi arbitraria dal momento che la condizione dei figli adulterini ed incestuosi, secondo le disposizioni vigenti che riflettono la comune coscienza sociale, non e' equiparabile a quella degli altri figli naturali.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte