Sentenza 51/2020 (ECLI:IT:COST:2020:51)
Massima numero 42132
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAROSI  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  03/12/2019;  Decisione del  03/12/2019
Deposito del 12/03/2020; Pubblicazione in G. U. 18/03/2020
Massime associate alla pronuncia:  42130  42131  42133


Titolo
Thema decidendum - Eccezione sostanzialmente diretta a contestare la fondatezza delle argomentazioni svolte dal rimettente a sostegno della censura - Attinenza al merito e non all'ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per inidoneità dei parametri, costituzionali e statutari, richiamati dal rimettente - nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 1, della legge prov. Trento n. 24 del 1991 e dell'art. 1 del d.lgs. n. 239 del 2016. L'eccezione formulata dalla Provincia autonoma investe profili non di inammissibilità, ma di merito, in quanto attengono alla fondatezza delle questioni. Essa infatti si basa sul duplice presupposto che le norme censurate non sarebbero in contrasto con il criterio di riparto di competenze costituzionalmente stabilito, e che il "richiamo" ai parametri di cui agli artt. 8 e 103 dello statuto sarebbe "estraneo all'oggetto della controversia".



Atti oggetto del giudizio

legge della Provincia autonoma di Trento  09/12/1991  n. 24  art. 24  co. 1

decreto legislativo  11/12/2016  n. 239  art. 1  co. 

decreto del Presidente della Repubblica  22/03/1974  n. 279  art. 1  co. 3

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 103

Altri parametri e norme interposte