Sentenza 94/1966 (ECLI:IT:COST:1966:94)
Massima numero 2685
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
22/06/1966; Decisione del
22/06/1966
Deposito del 11/07/1966; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
2686
Titolo
SENT. 94/66 A. ENERGIA ELETTRICA - NAZIONALIZZAZIONE - LEGGE 6 DICEMBRE 1962, N. 1643, ART. 6 - DIVIETO DI DISTRIBUIRE DIVIDENDI SUPERIORI AL 5,50 PER CENTO PER L'ESERCIZIO 1962 - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 42, 43 E 47 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 94/66 A. ENERGIA ELETTRICA - NAZIONALIZZAZIONE - LEGGE 6 DICEMBRE 1962, N. 1643, ART. 6 - DIVIETO DI DISTRIBUIRE DIVIDENDI SUPERIORI AL 5,50 PER CENTO PER L'ESERCIZIO 1962 - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 42, 43 E 47 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' in contrasto con gli artt. 42, 43 e 47 della Costituzione la norma contenuta nel quarto comma dell'art. 6 della legge di nazionalizzazione delle imprese elettriche 6 dicembre 1962, n. 1643, nella parte in cui dispone che le societa' azionarie relative ad imprese assoggettate a trasferimento, esercenti in via esclusiva o principale attivita' elettriche, non possono - per l'esercizio 1962 - distribuire dividendi superiori al 5,50 per cento, calcolati sul valore di indennizzo dell'impresa. E cio' perche' tale limite si spiega con un duplice ordine di considerazioni. Da un lato come risulta e dai lavori preparatori e dalle norme dell'art. 5 n. 3 della legge citata, l'E.N.E.L. assumeva a proprio carico il rischio di eventuali perdite nel corso dell'esercizio 1962, la cui gestione, esplicitamente di carattere transitorio nel progetto di legge, e' rimasta tale anche dopo le modifiche a questo apportate in sede parlamentare, attesa la necessita' di disciplinare la gestione stessa nel periodo intermedio (31 dicembre 1961-1 gennaio 1963) compreso tra il momento della determinazione dell'indennizzo e quello dell'effettivo trasferimento dell'impresa. Dall'altro, la finalita' di evitare eventuali diminuzioni della consistenza economica e patrimoniale delle societa'; finalita' conseguibile soltanto fissando un limite al potere deliberativo delle assemblee delle singole societa', dato che la formazione del bilancio e la determinazione degli utili comportano complesse valutazioni di dette assemblee, delle quali, per la loro natura, sarebbe stato difficile un controllo sostanziale. Tenuto nel debito conto le esigenze delle societa' e le finalita' della nazionalizzazione, la legge ha utilizzato un rimedio, quale e' quello della limitazione del potere dell'assemblea di ripartire utili ai soci, che, a scopi diversi, altre volte l'ordinamento giuridico ha predisposto senza che mai si sia ricondotto all'istituto della espropriazione, o, piu' genericamente, a quello del trasferimento coattivo; e che, neppure nella specie ha assunto carattere ablativo. Il legislatore, pertanto, ha operato nell'esercizio di una non arbitraria discrezionalita', senza urtare alcun principio costituzionale e senza violazione alcuna dei precetti che la Costituzione pone a tutela della proprieta' privata, della libera iniziativa economica e del risparmio individuale.
Non e' in contrasto con gli artt. 42, 43 e 47 della Costituzione la norma contenuta nel quarto comma dell'art. 6 della legge di nazionalizzazione delle imprese elettriche 6 dicembre 1962, n. 1643, nella parte in cui dispone che le societa' azionarie relative ad imprese assoggettate a trasferimento, esercenti in via esclusiva o principale attivita' elettriche, non possono - per l'esercizio 1962 - distribuire dividendi superiori al 5,50 per cento, calcolati sul valore di indennizzo dell'impresa. E cio' perche' tale limite si spiega con un duplice ordine di considerazioni. Da un lato come risulta e dai lavori preparatori e dalle norme dell'art. 5 n. 3 della legge citata, l'E.N.E.L. assumeva a proprio carico il rischio di eventuali perdite nel corso dell'esercizio 1962, la cui gestione, esplicitamente di carattere transitorio nel progetto di legge, e' rimasta tale anche dopo le modifiche a questo apportate in sede parlamentare, attesa la necessita' di disciplinare la gestione stessa nel periodo intermedio (31 dicembre 1961-1 gennaio 1963) compreso tra il momento della determinazione dell'indennizzo e quello dell'effettivo trasferimento dell'impresa. Dall'altro, la finalita' di evitare eventuali diminuzioni della consistenza economica e patrimoniale delle societa'; finalita' conseguibile soltanto fissando un limite al potere deliberativo delle assemblee delle singole societa', dato che la formazione del bilancio e la determinazione degli utili comportano complesse valutazioni di dette assemblee, delle quali, per la loro natura, sarebbe stato difficile un controllo sostanziale. Tenuto nel debito conto le esigenze delle societa' e le finalita' della nazionalizzazione, la legge ha utilizzato un rimedio, quale e' quello della limitazione del potere dell'assemblea di ripartire utili ai soci, che, a scopi diversi, altre volte l'ordinamento giuridico ha predisposto senza che mai si sia ricondotto all'istituto della espropriazione, o, piu' genericamente, a quello del trasferimento coattivo; e che, neppure nella specie ha assunto carattere ablativo. Il legislatore, pertanto, ha operato nell'esercizio di una non arbitraria discrezionalita', senza urtare alcun principio costituzionale e senza violazione alcuna dei precetti che la Costituzione pone a tutela della proprieta' privata, della libera iniziativa economica e del risparmio individuale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
Costituzione
art. 43
Costituzione
art. 47
Altri parametri e norme interposte