Sentenza 94/1966 (ECLI:IT:COST:1966:94)
Massima numero 2686
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del  22/06/1966;  Decisione del  22/06/1966
Deposito del 11/07/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2685


Titolo
SENT. 94/66 B. ENERGIA ELETTRICA - NAZIONALIZZAZIONE - LEGGE 6 DICEMBRE 1962, N. 1643, ART. 6 - DIVIETO DI DISTRIBUIRE DIVIDENDI SUPERIORi AL 5,50 PER CENTO PER L'ESERCIZIO 1962 - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' in contrasto con l'art. 3 della Costituzione la norma contenuta nel quarto comma dell'art. 6 della legge di nazionalizzazione delle imprese elettriche 6 dicembre 1962, n. 1643, nella parte in cui dispone che le societa' azionarie, relative ad imprese assoggettate a trasferimento, esercenti in via esclusiva o principale attivita' elettriche, non possono, per l'esercizio 1962, distribuire dividendi inferiori al 5,50 per cento, calcolati sul valore di indennizzo dell'impresa. E cio' perche' il divieto e' posto dalla norma per tutte le societa' indicate nel n. 1 dell'art. 4, con "imprese assoggettate a trasferimento che esercitano in via esclusiva o principale attivita' elettriche" senza distinguere fra societa' per azioni quotate in borsa o non quotate.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte