Sentenza 95/1966 (ECLI:IT:COST:1966:95)
Massima numero 2687
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
22/06/1966; Decisione del
22/06/1966
Deposito del 11/07/1966; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 95/66 A. REGIONE SICILIANA - RIFORMA AGRARIA NELL'ISOLA - LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 1950, N. 104 - OBBLIGO DEL PROPRIETARIO E DELL'USUFRUTTUARIO DI MODIFICARE I LORO RAPPORTI AL FINE DI ADEGUARLI AL PIANO DI TRASFORMAZIONE - MANCATO ACCORDO - RISOLUZIONE DEL DIRITTO DI USUFRUTTO, USO O ABITAZIONE DICHIARATA DALL'ASSESSORE COMPETENTE - CONFIGURA UN CASO DI ESPROPRIAZIONE E NON DI CADUCAZIONE AUTOMATICA DEL DIRITTO.
SENT. 95/66 A. REGIONE SICILIANA - RIFORMA AGRARIA NELL'ISOLA - LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 1950, N. 104 - OBBLIGO DEL PROPRIETARIO E DELL'USUFRUTTUARIO DI MODIFICARE I LORO RAPPORTI AL FINE DI ADEGUARLI AL PIANO DI TRASFORMAZIONE - MANCATO ACCORDO - RISOLUZIONE DEL DIRITTO DI USUFRUTTO, USO O ABITAZIONE DICHIARATA DALL'ASSESSORE COMPETENTE - CONFIGURA UN CASO DI ESPROPRIAZIONE E NON DI CADUCAZIONE AUTOMATICA DEL DIRITTO.
Testo
La normativa contenuta nell'art. 15 della legge siciliana sulla riforma agraria 27 dicembre 1950, n. 104, trasferisce autoritativamente un bene da un soggetto all'altro e, quindi, configura un caso di espropriazione. Non vale opporre la tesi che la legge si limiterebbe ad estinguere o a risolvere il diritto dell'usufruttuario con conseguente trapasso di esso al nudo proprietario per virtu' della forza espansiva della nuda proprieta', che si integrerebbe nella sua pienezza tutte le volte che limitazioni di diritto privato o di diritto pubblico vengano per qualsiasi motivo a cessare. Nonostante le parole della legge - "l'usufrutto (l'uso o l'abitazione) sono risoluti di diritto" -, la norma determina un vero e proprio trapasso del diritto di usufrutto dall'usufruttuario al proprietario e con cio' una espropriazione, non una semplice estinzione del diritto, e un trapasso mediato e indiretto del suo contenuto economico al nudo proprietario. Se poi si vuol dire che manchi l'espropriazione in quanto il diritto dell'usufruttuario si converte nel diritto alla "liquidazione delle sue ragioni" - un diritto, quest'ultimo, che la legge configura come un diritto soggettivo perfetto -, si fa un discorso che puo' essere ugualmente riferito all'espropriazione e ai diritti che derivano all'espropriato in conseguenza dell'ablazione-traslazione, che l'espropriazione determina, e che non e' valido percio' configurare diversamente la fattispecie legislativa delineata dalla norma impugnata.
La normativa contenuta nell'art. 15 della legge siciliana sulla riforma agraria 27 dicembre 1950, n. 104, trasferisce autoritativamente un bene da un soggetto all'altro e, quindi, configura un caso di espropriazione. Non vale opporre la tesi che la legge si limiterebbe ad estinguere o a risolvere il diritto dell'usufruttuario con conseguente trapasso di esso al nudo proprietario per virtu' della forza espansiva della nuda proprieta', che si integrerebbe nella sua pienezza tutte le volte che limitazioni di diritto privato o di diritto pubblico vengano per qualsiasi motivo a cessare. Nonostante le parole della legge - "l'usufrutto (l'uso o l'abitazione) sono risoluti di diritto" -, la norma determina un vero e proprio trapasso del diritto di usufrutto dall'usufruttuario al proprietario e con cio' una espropriazione, non una semplice estinzione del diritto, e un trapasso mediato e indiretto del suo contenuto economico al nudo proprietario. Se poi si vuol dire che manchi l'espropriazione in quanto il diritto dell'usufruttuario si converte nel diritto alla "liquidazione delle sue ragioni" - un diritto, quest'ultimo, che la legge configura come un diritto soggettivo perfetto -, si fa un discorso che puo' essere ugualmente riferito all'espropriazione e ai diritti che derivano all'espropriato in conseguenza dell'ablazione-traslazione, che l'espropriazione determina, e che non e' valido percio' configurare diversamente la fattispecie legislativa delineata dalla norma impugnata.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
statuto regione Sicilia
art. 14
Altri parametri e norme interposte